Dopo una navigazione a dir poco accidentata, il piano per il rilancio dell’edilizia della Regione Campania (meglio conosciuto come Piano Casa) è arrivato in porto. Esso prevede una serie di interventi da effettuare in deroga agli strumenti urbanistici vigenti e rimarrà in vigore a tempo determinato. Per quanto riguarda l’isola di Procida, anche sulla base delle ultime complesse ed articolate vicende, non mancano aspetti da chiarire.
Ma diamo uno sguardo ai punti più interessanti. Gli aumenti di cubatura entro la soglia del 20% sono consentiti su edifici residenziali esistenti uni o bifamiliare, ma anche sulle piccole abitazioni fino a mille metri cubi composte al massimo da due piani fuori terra. E’ ammesso, altresì, l’aumento fino 35% della volumetria esistente degli edifici residenziali per gli interventi di demolizione e ricostruzione all’interno della stessa unità immobiliare catastale e delle pertinenze esterne asservite al fabbricato. I lavori devono essere eseguiti con tecniche che garantiscano prestazioni energetico – ambientali e in conformità alle NTC, Norme tecniche per le costruzioni, che regolano l’attività edilizia in zona sismica.
Sono ammessi i lavori sugli immobili condonati risultanti come prima casa, a patto che sia stata rilasciata la concessione in sanatoria o l’istanza di regolarizzazione sia stata presentata entro i termini. I sottotetti realizzati entro l’entrata in vigore della legge possono essere recuperati ai sensi delle le leggi regionali 15/2000 e 19/2001.
Restano fuori dall’applicazione della legge gli immobili privi di accatastamento e quelli abusivi o realizzati in difformità del titolo autorizzativo, collocati all’interno delle aree a rischio idrogeologico e pericolosità geomorfologia elevata o molto elevata, così come quelli collocati nella zona ‘rossa’ a rischio Vesuvio. Divieto di realizzare interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione anche sugli edifici di valore storico, culturale e architettonico e nelle aree dichiarate di inedificabilità assoluta.
L’accertamento della sicurezza dell’edificio, da riportare nel fascicolo di fabbricato, è una condizione per la realizzazione degli interventi. Nelle aree ad alto rischio sismico è infatti imprescindibile l’autorizzazione del Genio civile. La presentazione della Dia o la richiesta di permesso di costruire deve avvenire entro 18 mesi dall’entrata in vigore della legge regionale. I Comuni hanno a disposizione 60 giorni per porre ulteriori limitazioni o incentivi all’applicazione della legge sul proprio territorio.
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