E’ di questi giorni la richiesta di rinvio a giudizio per amministratori e tecnici.
Ischia e Procida accomunate dalle stesse indagini sull’edilizia
Il pubblico ministero è lo stesso, il sostituto Giuseppe Noviello, che ha chiesto al gup il rinvio a giudizio di amministratori, tecnici e beneficiari dell’isola di Procida. Imputazione centrale ovviamente il reato di concorso in abuso d’ufficio.
Napoli – C’è un legame che accomuna le due isole di Ischia e Procida: indagini identiche con richieste di rinvio a giudizio per le stesse contestazioni. Tutte ovviamente legate alla gestione del territorio ed in particolare sul rilascio di alcune autorizzazioni edilizie che secondo la procura della Repubblica non sarebbero legittime. Indagini ovviamente che dovranno passare al vaglio del tribunale e come accade in entrambe le indagini isolane, le contestazioni sono chilometriche e riprendono sistematicamente quanto riferito dal consulente a cui è stata delegata l’attività di verificare lo stato dei luoghi, quanto realizzato e se conformemente alla legge. Per il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria per la realizzazione di una piscina natatoria con relativo sbancamento, in una zona agricola del territorio dell’isola di Procida, zona sottoposta a vincolo paesaggistico, il pubblico ministero Giuseppe Noviello ha chiesto il rinvio a giudizio per dodici tra amministratori e tecnici per reati che vanno dal concorso in abuso d’ufficio a una serie di falsi ideologici collegati alle norme urbanistiche ed edilizie. Ad iniziare dal dirigente dell’ufficio tecnico comunale Salvatore Ruocco, il beneficiario Antonio Ferrajoli, il progettista dell’opera Vincenzo Muro, i componenti delle commissioni edilizia ed integrata Beni ambientali Elio De Candia, Francesco Scotto di Marrazzo, Antonio Genio, Michele Scotto, Luigi Calabrese, Bartolomeo Scotto di Perta, Francesco Cerase, Luigi D’Orio, Biagio Lubrano Lavadera.
Il concorso in abuso d’ufficio
Per tutti, la prima ipotesi di accusa è proprio il concorso in abuso d’ufficio, avendo il dirigente dell’Ufficio tecnico comunale rilasciato il permesso di costruire in sanatoria per questa piscina indicata come opera di abbattimento di barriere architettoniche, sulla base della relazione progettuale redatta dal tecnico privato e dei pareri espressi dalle commissioni edilizia e integrata per i Beni ambientali. Il tutto, per il pm Noviello, in violazione delle norme urbanistiche e in assenza di autorizzazione paesaggistica e del parere della soprintendenza: «Perché in concorso tra loro ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso in relazione ai capi che seguono, ed al fine di assicurare al Ferrajoli il prodotto del reato edilizio appresso indicato e l’impunità per lo sbancamento abusivo realizzato in Procida e accertato dalla polizia municipale locale il 1.4.04, i primi due in qualità di istigatori – il Ferrajoli intervenendo quale istante ed interessato al rilascio del permesso di costruire in sanatoria della pratica edilizia n. 105/04 ed il Muro quale progettista ed autore della relazione tecnica allegata al progetto – il terzo quale pubblico ufficiale siccome direttore del settore tecnico del comune di Procida, che rilasciava il permesso di costruire in sanatoria n. 68 del 2.5.05 appresso specificato, De Candia Elio, Genio Antonio, Scotto di Marrazzo Francesco, Scotto di Perta Bartolomeo, Calabrese Luigi, Scotto Michele siccome pubblici ufficiali componenti la commissione edilizia presenti durante la seduta del 31.1.05, nel corso della quale esprimevano a voti unanimi parere positivo nella “Prat 105/04 – Ferrajoli Antonio – Sanatoria via M. Scotti” nonché siccome pubblici ufficiali componenti della commissione edilizia integrata, assieme a Cerase Francesco, D’Orio Luigi e Lubrano Lavadera Biagio, presenti alla seduta del 2.3.05 nel corso della quale esprimevano a voti unanimi il parere positivo nella prat. BB.AA. 140/04, sull’istanza presentata da Ferrajoli Antonio di “sanatoria per la realizzazione di piscina natatoria in via M. Scotti (abbattimento barriere architettoniche)”, concorrevano nell’adozione del permesso di costruire citato con violazione di legge, ingiusto vantaggio patrimoniale per Ferrajoli Antonio, nonché ingiusto danno per il comune di Procida e per la regione Campania. In particolare, il Ferrajoli dopo aver realizzato uno sbancamento di terreno di circa 156 mc. sul fondo di sua proprietà, sito nel territorio del comune di Procida, con messa in opera di un box in lamiere zincate della lunghezza di circa mt 4,20 x mt 2,60 di larghezza x mt 2,20 di altezza, presentava in data 21.4.04 un’istanza, corredata dal progetto e dalla relazione del Muro in qualità di tecnico abilitato, volta ad ottenere il rilascio di un permesso di costruire “in sanatoria per la realizzazione di una piscina natatoria (abbattimento barriere architettoniche)” evasa con esito positivo dal Ruocco in data 2.5.05 sulla scorta dei pareri favorevoli espressi in data 31.1.05 dalla Commissione Edilizia comunale ed in data 2.3.05 dalla commissione edilizia integrata BB.AA. e con la “condizione” del previo abbattimento della “baracca deposito” adiacente e abusiva, così concorrendo tutti al rilascio del permesso di costruire in sanatoria n. 68 del 2.5.05 in favore di Ferrajoli Antonio. Con violazione e falsa applicazione di legge e di regolamento (art. 27 co. 1 e 2, art. 36 DPR 380/01, art 141 co. 6, 8 e 10 lett. c) nonché art. 167 D.lgs. 42/04, consistente: 1) nell’adozione di un permesso di costruire in sanatoria in violazione dei limiti di operatività dell’art 36 DPR 380/01, trattandosi di disposizione applicabile solo per opere dotate del requisito della “doppia conformità” laddove la piscina era invece irrealizzabile siccome costruita in zona agricola, trattandosi altresì di disposizione non applicabile “a condizione” del previo abbattimento di alcuni abusi ed esclusione di altri, nonché operante (astrattamente) solo per opere abusive ubicate in area non vincolata (stante la disposizione dell’art 146 co. 10 lett. c) D.Lgs 42/04 ai sensi del quale “l’autorizzazione paesaggisticaá non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi”) e rilasciato comunque – anche a voler ammettere la sanatoria in aree vincolate – in assenza di autorizzazione paesaggistica o comunque senza invio alla Soprintendenza dell’autorizzazione medesima per il suo parere ai sensi dell’art 146 co. 6 D.Lgs 42/04, laddove il parere positivo espresso dalla Commissione Edilizia Integrata BB.AA. in data 2.3.05 non poteva sostituire l’autorizzazione paesaggistica che, ai sensi dell’art 146 co. 8 D.lgs 42/04 avrebbe eventualmente dovuto costituire un presupposto di legittimità (in astratto e in concreto irrealizzabile stante il citato divieto ex art. 146 co 10 cit. di nulla osta paesistico “sopravvenuto”) del permesso di costruire in sanatoria, né tale natura poteva essere attribuita ad un provvedimento adottato ai sensi dell’art 167 D.lgs 42/04 – norma espressamente richiamata nel corpo del medesimo parere – avente funzione meramente sanzionatoria sul piano amministrativo e non certo sanante dell’abuso compiuto; 2) nella violazione anche dell’art 27 co. 1 e 2 DPR 380/01 che impone al responsabile dell’UTC di vigilare sull’attività urbanistica edilizia nel territorio comunale per assicurarne la conformità a legge, regolamento e alle prescrizioni degli strumenti, nonché di provvedere alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi quando accerti l’inizio o l’esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo paesaggistico. Così procurando un ingiusto vantaggio patrimoniale, consistente nella disponibilità di un illegittimo permesso in sanatoria ex art 36 DPR 380/01 per l’opera di sbancamento accertata l’1.4.04 e con la conseguente possibilità di procedere alla realizzazione di una piscina natatoria in zona sottoposta altresì a vincolo paesaggistico; altresì con ingiusto danno patrimoniale per il Comune di Procida e la Regione Campania consistente nella permanenza sul territorio e nella prosecuzione di un’opera abusiva oltre che nell’insorgere a carico dell’ente di un dispendio di uomini, mezzi e risorse finanziarie per l’attività, da una parte, di rilascio di un provvedimento amministrativo illecito ed illegittimo e, dall’altra, di autotutela necessaria a rimuovere il provvedimento oggettivamente illegittimo e gli effetti di esso».
IL GOLFO 2-2-2010