Pubblicato il regolamento sul riordino del primo ciclo d’istruzione
Nella G.U. Serie generale n. 162 del 15 luglio 2009 è stato pubblicato
il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, recante “Revisione dell’assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e
del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112”. Il
regolamento è in vigore dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, vale a dire dal 16 luglio 2009.
DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 MARZO 2009, N. 89 – Revisione
dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo
64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (GU n. 162 del 15-7-2009 )
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti (Omissis)
E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1
Previsioni generali
1.
Fermo restando quanto previsto dalla legge 28 marzo 2003, n. 53; dal
decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; dal capo IV del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; dall’articolo 1, commi 1 e 7 del
decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, la scuola dell’infanzia e il primo
ciclo di istruzione sono disciplinati dal presente regolamento.
2. Il presente regolamento provvede, anche attraverso modifiche delle disposizioni legislative vigenti, ad introdurre,
nell’organizzazione e nel funzionamento della scuola dell’infanzia e
del primo ciclo di istruzione, misure di riorganizzazione e
qualificazione, al fine di assicurare migliori opportunità di
apprendimento e di crescita educativa, e dell’assolvimento dell’obbligo
di istruzione.
3.
In sede di prima attuazione del presente regolamento, e comunque per un
periodo non superiore a tre anni scolastici decorrenti dall’anno
scolastico 2009-2010, si applicano le Indicazioni nazionali di cui agli
allegati A, B, C e D del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59,
come aggiornate dalle Indicazioni per il curricolo di cui al decreto
del Ministro della pubblica istruzione in data 31 luglio 2007. Con atto
di indirizzo del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca sono individuati i criteri generali necessari ad armonizzare
gli assetti pedagogici, didattici ed organizzativi agli obiettivi
previsti dal presente regolamento.
4.
Nel corso del triennio scolastico 2009/2010-2011/2012, l’eventuale
revisione delle Indicazioni nazionali, di cui al comma 3, da adottarsi
mediante regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e’ effettuata, sulla base degli
esiti
di apposito monitoraggio sulle attività poste in essere dalle
istituzioni scolastiche, affidato all’Agenzia nazionale per lo sviluppo
dell’autonomia scolastica (ANSAS) e all’Istituto nazionale per la
valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione
(INVALSI).
Art. 2
Scuola dell’infanzia
1.
La scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i
cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di
riferimento.
2.
Su richiesta delle famiglie sono iscritti alla scuola dell’infanzia, le
bambine e i bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile
dell’anno scolastico di riferimento. Al fine di garantire qualità
pedagogica, flessibilità e specificità dell’offerta educativa in
coerenza con la particolare fascia di età interessata, l’inserimento
dei bambini ammessi alla frequenza anticipata è disposto alle seguenti
condizioni:
a) disponibilità dei posti;
b) accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa;
c)
disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo
dell’agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze
dei bambini di età inferiore a tre anni;
d) valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell’accoglienza.
3.
Analogamente è prevista la possibilità, previo accordo in sede di
Conferenza unificata, di proseguire nelle iniziative e negli interventi
relativi all’attivazione delle «sezioni primavera», ai sensi
dell’articolo 1, commi 630 e 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
stabilendo gli opportuni coordinamenti con l’istituto degli anticipi,
nell’ambito delle risorse finanziarie destinate allo scopo a
legislazione vigente.
4.
L’ istituzione di nuove scuole e di nuove sezioni avviene in
collaborazione con gli enti territoriali, assicurando la coordinata
partecipazione delle scuole statali e delle scuole paritarie al sistema
scolastico nel suo complesso.
5.
L’orario di funzionamento della scuola dell’infanzia e’ stabilito in 40
ore settimanali, con possibilità di estensione fino a 50 ore. Permane
la possibilità, prevista dalle norme vigenti, di chiedere, da parte
delle famiglie, un tempo scuola ridotto, limitato alla sola fascia del
mattino, per complessive 25 ore settimanali. Tali orari sono
comprensivi della quota riservata all’insegnamento della religione
cattolica in conformità all’Accordo che apporta modifiche al Concordato
lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge
25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese. Le istituzioni
scolastiche organizzano le attività educative per la scuola
dell’infanzia con l’inserimento dei bambini in sezioni distinte a
seconda dei modelli orario scelti dalle famiglie.
6.
Le sezioni della scuola dell’infanzia con un numero di iscritti
inferiore a quello previsto in via ordinaria, situate in comuni
montani, in piccole isole e in piccoli comuni, appartenenti a comunità
privi di strutture educative per la prima infanzia, possono accogliere
piccoli gruppi di bambini di età compresa tra i due e i tre anni, la
cui consistenza e’ determinata nell’annuale decreto interministeriale
sulla formazione dell’organico. L’inserimento di tali bambini avviene
sulla base di progetti attivati, d’intesa e in collaborazione tra
istituzioni scolastiche e i comuni interessati, e non può dar luogo a
sdoppiamenti di sezioni.
Art. 3
Primo ciclo di istruzione
1.
L’istituzione e il funzionamento di scuole statali del I ciclo devono
rispondere a criteri di qualità ed efficienza del servizio, nel quadro
della qualificazione dell’offerta formativa e nell’ambito di proficue
collaborazioni tra l’amministrazione scolastica e i comuni interessati
anche tra di loro consorziati.
Art. 4
Scuola primaria
1.
Sono iscritti alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono
sei anni di età entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di
riferimento.
2.
Possono, altresì, essere iscritti alla scuola primaria, su richiesta
delle famiglie, le bambine e i bambini che compiono sei anni di età
entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento.
3.
Il tempo scuola della primaria e’ svolto ai sensi dell’articolo 4 del
decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, secondo il modello dell’insegnante
unico che supera il precedente assetto del modulo e delle compresenze,
e secondo le differenti articolazioni dell’orario scolastico
settimanale a 24, 27, e sino a 30 ore, nei limiti delle risorse
dell’organico assegnato; e’ previsto altresì il modello delle 40 ore,
corrispondente al tempo pieno. Tali articolazioni riguardano a regime
l’intero percorso della scuola primaria e, per l’anno scolastico
2009-2010, solo le classi prime, tenendo conto delle specifiche
richieste delle famiglie. Qualora il docente non sia in possesso degli
specifici titoli previsti per l’insegnamento della lingua inglese e dei
requisiti per l’insegnamento della religione cattolica, tali
insegnamenti sono svolti da altri docenti che ne
abbiano i titoli o i requisiti.
4.
Le classi successive alla prima continuano a funzionare, dall’anno
scolastico 2009-2010 e fino alla graduale messa a regime del modello
previsto dal precedente comma 3, secondo i modelli orario in atto:
a)
27 ore, corrispondenti all’orario di insegnamento di cui all’articolo
7, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, con esclusione
delle attività opzionali facoltative di cui al comma 2 del medesimo
articolo, senza compresenze;
b)
30 ore comprensive delle attività opzionali facoltative, corrispondente
all’orario delle attività di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto
legislativo n. 59 del 2004, senza compresenze e nei limiti
dell’organico assegnato per l’anno scolastico 2008/2009;
c)
40 ore corrispondenti al modello di tempo pieno, nei limiti
dell’organico assegnato per l’anno scolastico 2008/2009 senza
compresenze.
5.
Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia e sulla base delle
richieste delle famiglie e fermo quanto disposto ai commi precedenti,
adeguano i diversi modelli orario agli obiettivi formativi e ai piani
di studio allegati al decreto legislativo n. 59 del 2004, come
aggiornati dal decreto del Ministro della pubblica istruzione in data
31 luglio 2007.
6.
La dotazione organica di istituto e’ determinata sulla base del
fabbisogno del personale docente necessario per soddisfare l’orario
delle attività didattiche. Relativamente alle classi funzionanti
secondo il modello previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 1°
settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2008, n. 169, la dotazione e’ fissata
in
27 ore settimanali. La dotazione complessiva comprende, in aggiunta, il
fabbisogno di organico per l’integrazione degli alunni disabili e per
il funzionamento delle classi a tempo pieno autorizzate.
7.
A livello nazionale rimane confermato, per le classi a tempo pieno, il
numero dei posti attivati complessivamente per l’anno scolastico
2008/2009. Le classi a tempo pieno sono attivate, a richiesta delle
famiglie, sulla base di specifico progetto formativo integrato e delle
disponibilità di organico assegnate all’istituto, nonché in presenza
delle necessarie strutture e servizi. Per la determinazione
dell’organico di dette classi e’ confermata l’assegnazione di due
docenti per classe, eventualmente coadiuvati da insegnanti di religione
cattolica e di inglese in possesso dei relativi titoli o requisiti. Le
maggiori disponibilità di orario derivanti dalla
presenza di due docenti per classe, rispetto alle 40 ore del modello di tempo pieno, rientrano nell’organico d’istituto.
Per
il potenziamento quantitativo e qualitativo del servizio del tempo
pieno sul territorio sono attivati piani pluriennali sulla base di
intese con le rappresentanze dei comuni, precedute da un accordo quadro
con le autonomie locali in sede di Conferenza unificata.
8.
Qualora non sia possibile procedere alla aggregazione delle ore
disponibili nei plessi della medesima istituzione scolastica, sono
costituiti posti di insegnamento anche con orario inferiore a quello
d’obbligo.
9.
Per l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a
«Cittadinanza e Costituzione» si applica l’articolo 1 del decreto-legge
n. 137 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del
2008.
10.
Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, avente natura non regolamentare, sono individuati, nell’ambito
dell’istituto o di reti di scuole, i titoli prioritari per impartire
l’insegnamento di musica e pratica musicale.
11.
Sono organizzati, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, lettera d), del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, corsi di formazione professionale
per i docenti, finalizzati all’adattamento al nuovo modello
organizzativo.
Art. 5
Scuola secondaria di I grado
1.
L’orario annuale obbligatorio delle lezioni nella scuola secondaria di
I grado e’ di complessive 990 ore, corrispondente a 29 ore settimanali,
più 33 ore annuali da destinare ad attività di approfondimento riferita
agli insegnamenti di materie letterarie. Nel tempo prolungato il monte
ore è determinato mediamente in 36 ore settimanali, elevabili fino a
40, comprensive delle ore destinate agli insegnamenti e alle attività e
al tempo dedicato alla mensa. Gli orari di cui ai periodi precedenti
sono comprensivi della quota riservata alle regioni, alle istituzioni
scolastiche autonome e all’insegnamento della religione cattolica in
conformità all’Accordo modificativo del Concordato lateranense e
relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo
1985, n. 121, ed alle conseguenti intese.
2.
I piani di studio, in coerenza con gli obiettivi generali del processo
formativo della scuola secondaria di I grado, sono funzionali alle
conoscenze e alle competenze da acquisire da parte degli alunni in
relazione alle diversità individuali, comprese quelle derivanti da
disabilità.
3.
Le classi a «tempo prolungato» sono autorizzate nei limiti della
dotazione organica assegnata a ciascuna provincia e tenendo conto delle
esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di
insegnamenti e attività di 36 ore. In via eccezionale,
può
essere autorizzato un orario settimanale fino ad un massimo di 40 ore
solo in presenza di una richiesta maggioritaria delle famiglie e in
base a quanto previsto al comma 4. Ulteriori incrementi di posti per le
stesse finalità sono attivati, in sede di definizione degli organici,
sulla base di economie realizzate, fermi restando gli obiettivi
finanziari di cui all’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
subordinatamente alla preventiva verifica da parte del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze, circa la sussistenza di
economie aggiuntive.
4.
Le classi funzionanti a «tempo prolungato» sono ricondotte all’orario
normale in mancanza di servizi e strutture idonei a consentire lo
svolgimento obbligatorio di attività in fasce orarie pomeridiane e
nella impossibilità di garantire il funzionamento di un corso intero a
tempo prolungato.
5.
Il quadro orario settimanale e annuale delle discipline e le classi di
concorso per gli insegnamenti della scuola secondaria di I grado,
definiti tenendo conto dei nuovi piani di studio, e’ così determinato,
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275: (v. tabella 1)
6.
L’insegnamento di «Cittadinanza e Costituzione», previsto dall’articolo
1 del decreto-legge n. 137 del 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 169 del 2008, è inserito nell’area disciplinare
storico-geografica.
7.
I corsi ad indirizzo musicale, già ricondotti ad ordinamento dalla
legge 3 marzo 1999, n. 124, si svolgono oltre l’orario obbligatorio
delle lezioni di cui al primo periodo del comma 1 del presente
articolo. Le indicazioni relative all’insegnamento della musica per
valorizzarne l’apprendimento pratico, anche con l’ausilio di laboratori
musicali, nei limiti delle risorse esistenti, sono definite con decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, avente
natura non regolamentare. Con il medesimo provvedimento sono fissati i
criteri per l’eventuale riconoscimento dei percorsi formativi
extracurricolari realizzati dalle scuole secondarie di primo grado nel
rispetto del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 6
agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre
1999, per la loro equiparazione a quelli previsti dall’articolo 11,
comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
8.
Il quadro orario settimanale e annuale delle discipline per gli
insegnamenti della scuola secondaria di I grado a tempo prolungato è
così determinato fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 (v.tabella
2)
9.
L’insegnamento di «Cittadinanza e Costituzione», previsto dall’articolo
1 del decreto-legge n. 137 del 2008, convertito con modificazioni dalla
legge n. 169 del 2008, e’ inserito nell’area disciplinare
storico-geografica.
10.
A decorrere dall’anno scolastico 2009/2010, a richiesta delle famiglie
e compatibilmente con le disponibilità di organico e l’assenza di
esubero dei docenti della seconda lingua comunitaria, e’ introdotto
l’insegnamento dell’inglese potenziato anche utilizzando le 2 ore di
insegnamento della seconda lingua comunitaria o i margini di autonomia
previsti dai commi 5 e 8. Le predette ore sono utilizzate anche per
potenziare l’insegnamento della lingua italiana per gli alunni
stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze
nella medesima lingua italiana nel rispetto dell’autonomia delle scuole.
Art. 6
Norme finali
1.
La regione autonoma Valle d’Aosta e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono alle finalità del presente regolamento nell’ambito
delle competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti
speciali e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto
dai rispettivi ordinamenti.
2.
Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle scuole
con lingua di insegnamento slovena, fatte salve le modifiche ed
integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici ordinamenti
di tali scuole, nel limite massimo di 36 ore settimanali per le classi
funzionanti a tempo normale di cui all’ articolo 5, comma 6.
3.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 le disposizioni del presente regolamento non possono
essere disapplicate o derogate da norme contrattuali.
Art. 7
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 1, comma 630, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) articolo 6 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;
c) articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59.
2. E’ altresì abrogata ogni altra disposizione comunque incompatibile con quelle del presente regolamento.
Art. 8
Entrata in vigore
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 marzo 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Gelmini, Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze
Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, Registro n. 5, foglio n. 159
TABELLA 1
settimanale | annuale | |
Italiano, Storia, Geografia | 9 | 297 |
Attività di approfondimento in materie letterarie | 1 | 33 |
Matematica e scienze | 6 | 198 |
Tecnologia | 2 | 66 |
Inglese | 3 | 99 |
Seconda lingua comunitaria | 2 | 66 |
Arte e immagine | 2 | 66 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 66 |
Musica | 2 | 66 |
Religione cattolica | 1 | 33 |
TABELLA 2
settimanale | annuale | |
Italiano, Storia, Geografia | 15 | 495 |
Matematica e scienze | 9 | 297 |