E’ stato approvato e pubblicato sulla G.U. della Repubblica del 6 febbraio u.s. il decreto attuativo dell’art.10 della Legge 135/2001, che attiva il contributo dello Stato, per un importo di 5 milioni di euro, che favorirà l’accesso al turismo di almeno 20.000 famiglie meno abbienti.
L’impegno della sottosegretaria alla Presidenza del Conslglio dei Ministri con delega al turismo, On. Michela Vittoria Brambilla, e dei dirigenti del Dipartimento del Turismo hanno finalmente realizzato una aspettativa che si protraeva dal 2001.
LE NOTIZIE RECENTEMENTE APPARSE SU STAMPA E TELEVISIONE SU TEMPI E MODALITA’ DI ACCESSO AI BUONI AGEVOLATI NON POSSONO ESSERE CONFERMATE.
Infatti è ancora in corso di definizione la Convenzione con il Dipartimento del Turismo, che dovrà successivamente passare al vaglio degli organi di controllo.
E solo in tale Convenzione si fisserà la data di avvio della presentazione delle domande e si preciseranno le modalità di accesso, che, con i relativi moduli, saranno pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale e saranno oggetto di una specifica preventiva campagna informativa a livello nazionale e locale, a cura del Dipartimento per il Turismo, dell’ANCI – Associazione dei Comuni d’Italia, e delle Associazioni aderenti a Buoni Vacanze Italia.
Riguardo alle strutture in cui sarà possibile utilizzare i Buoni Vacanza, già da oggi sulla Guida on line sul sito www.buonivacanze.it è possibile vedere le strutture che hanno già aderito nel 2008 e che stanno rinnovando i prezzi per il 2009. Attualmente è in corso la campagna di adesione 2009, che aumenterà ampiamente il numero delle strutture convenzionate.
Maggiori e puntuali informazioni saranno via via messe a disposizione su questo sito e su www.governo.it/presidenza/dsct/index.html.
Schema essemplificativo:
Numero componenti nucleo familiare | Reddito lordo del nucleo familiare (in euro) | Limite massimo di spesa turistica calcolabile ai fini del contributo (in euro) | % contributo statale da applicare alla spesa massima calcolabile |
1 |
0 – 10.000 |
500 |
45% |
1 |
10.000 – 15.000 |
500 |
30% |
1 |
15.000 – 20.000 |
500 |
20% |
2 |
0 – 15.000 |
785 |
45% |
2 |
15.000 – 20.000 |
785 |
30% |
2 |
20.000 – 25.000 |
785 |
20% |
3 |
0 – 20.000 |
1.020 |
45% |
3 |
20.000 – 25.000 |
1.020 |
30% |
3 |
25.000 – 30.000 |
1.020 |
20% |
4 e oltre |
0 – 25.000 |
1.230 |
45% |
4 e oltre |
25.000 – 30.000 |
1.230 |
30% |
4 e oltre |
30.000 – 35.000 |
1.230 |
20% |