Procida: Protagonisti di un'isola più vivibile

Con l’approssimarsi del periodo di maggior afflusso turistico l’assessore all’ambiente Elio de Candia ed il sindaco Vincenzo Capezzuto, con il supporto dell’Ufficio Ambiente diretto dalla Dott.ssa Rita Barone, ha emanato un’apposita Ordinanza con l’intento di ricordare ai cittadini alcune norme importanti  per la maggiore vivibilità dell’isola. Da questo punto di vista speriamo che tutti noi riusciamo a mettere in pratica queste semplici norme comportamentali perchè, se vogliamo avere un’isola più pulita dobbiamo iniziare da noi stessi e dalle piccole cose.

ORDINANZA n. 85 del 28/06/2010

OGGETTO: Norme igienico sanitarie e comportamentali – Salvaguardia delle aree pubbliche e tutela dell’incolumità pubblica – Obblighi di condotta per proprietari e detentori di cani.

IL SINDACO

Premesso che:

– l’Ordinanza Sindacale n. 65 del 11.06.2009 disciplina “obblighi e metodologie da attuare per la Raccolta Differenziata”;

– l’Ordinanza Sindacale n. 53 del 204\2010 regola “ la manutenzione delle siepi e dei muri prospicienti la pubblica strada” anche a salvaguardia del decoro urbano e della pubblica incolumità;

– l’Ordinanza sindacale n. 29 del 142\1997 dispone obblighi di condotta ai proprietari e/o conduttori di cani;

– l’Ordinanza Sindacale n. 98 del 119\2009 vieta di fornire alimenti alla popolazione aviaria in piazze e luoghi pubblici;

RITENUTO quindi opportuno emanare un unico provvedimento che nel suo complesso disciplini le norme igienico-sanitarie e comportamentali all’interno del territorio comunale;

RILEVATA la necessità di garantire una pronta e più adeguata compatibilità con il mantenimento dell’igiene del suolo e il decoro dell’ambiente urbano;

RAVVISATA l’opportunità di intervenire con un provvedimento atto a prevenire e reprimere i comportamenti che incidono negativamente sulla salubrità dell’ambiente, sul decoro del paese e sulla sicurezza delle persone, nonché al contempo di fornire uno strumento più efficace, dal punto di vista sanzionatorio, agli organi di vigilanza;

VISTO:

– il D. Lgs. 152/ 06 e successive modificazioni;

– il regolamento Comunale inerente il servizio e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

– il D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

– la Legge 24 dicembre 1981, n. 689 e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO che, per effetto delle richiamate norme in materia di Igiene e Sanità, l’Autorità compete è il Sindaco;

ai fini della salvaguardia delle aree pubbliche e della tutela della pubblica incolumità:

ORDINA

Relativamente allo smaltimento dei beni durevoli ed ingombranti:

art. 1 – E’ tassativamente vietato il deposito di materiali durevoli ed ingombranti sulle Vie cittadine.

art. 2 – Al fine di consentire la regolare esecuzione del servizio di raccolta differenziata dei beni durevoli (frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, cucine, scaldabagno, condizionatori e similari), dei rifiuti ingombranti (mobili, poltrone, divani, sedie, materassi e similari) e delle apparecchiature elettroniche fuori uso (televisori, computers, monitor e similari), è fatto obbligo a chiunque intenda disfarsi di tali rifiuti, di conferire gli stessi presso il sito di trasferenza di Via IV° Novembre;.

art. 3 – E’ fatto obbligo di depositare i rifiuti differenziati ( carta – cartoni – plastica e alluminio ) solo ed esclusivamente dalle ore 21,00 alle ore 23,00 di tutti i lunedì del mese sul portone prospiciente la pubblica strada;

art. 4 – E’ fatto divieto assoluto di depositare i predetti rifiuti in luoghi, giorni ed orari diversi da quelli stabiliti dall’art. 2 e dall’art. 3.

Relativamente allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani:

art. 5 – E’ vietato il deposito di buste di spazzatura nei cestino porta carta, posti lungo le Vie cittadine.

art. 6 – E’ vietato abbandonare qualsiasi genere di rifiuti sulle spiagge pubbliche compreso le cicche di sigaretta;

art. 7 – I rifiuti solidi urbani indifferenziati devono essere depositati all’interno dei cassonetti esclusivamente dalle ore 21,00 alle ore 23,00. di tutti i giorni ad esclusione del lunedì;

art. 8 – E’ vietato depositare all’interno dei cassonetti imballaggi quali cartone, cassette di legno o plastica, calcinacci, materiale ferroso, elettrodomestici, materiali legnosi quali rami di albero ed arbusti nonché erbacce.

art. 9 – Il cartone dovrà essere imballato e ben legato in modo da ridurre il suo volume;

art. 10 – Il vetro deve essere conferito negli appositi cassonetti stradali.

art. 11 – E’ vietato ai proprietari dei terreni confinanti con il suolo pubblico (strade-piazze-marciapiedi-ecc..) di consentire la crescita di piante, alberi, fiori e siepi oltre la linea di confine privato al fine di evitarne la caduta sul suolo pubblico con conseguente sporcizia ai danni della cittadinanza; detti proprietari sono obbligati, periodicamente ed all’occorrenza, a provvedere, a loro cura e spese, alla relativa potatura.

art. 12 – E’ vietato gettare qualsiasi genere di rifiuto sul solo pubblico ( cicche, carte ecc.).

art. 13 – Gli ambulanti regolarmente autorizzati sono tenuti a non lasciare alcun genere di rifiuto sul suolo pubblico prodotto dalla vendita della loro merce ma a servirsi degli appositi cassonetti secondo quanto previsto negli articoli precedenti.

art. 14 – Dal 05 agosto al 31 agosto di ogni anno, è vietato conferire rifiuti ingombranti di cui all’art. 2 per la chiusura degli impianti recettori;

art. 15 – E’ fatto obbligo ai gestori e proprietari di pubblici esercizi ( bar, ristoranti ecc.) di raccogliere e conferire i rifiuti in modo differenziato tenendo cura che ogni sacco non superi il peso di 15 Kg.

Relativamente alla pubblicità:

art. 16 – E’ vietata l’affissione di manifesti, adesivi, locandine, cartelloni pubblicitari, necrologie, ecc.., sui cassonetti per la raccolta dei rifiuti, sulle cassette dei contatori e del civico acquedotto, sui cestini getta carta, sui pali della pubblica illuminazione;

Obblighi di condotta per i proprietari e i detentori di cani:

art. 17 – E’ fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell’accompagnamento degli stessi su aree pubbliche o aperte al pubblico:

1. di munirsi di paletta o altra idonea attrezzatura per l’eventuale raccolta delle deiezioni canine, tale attrezzatura dovrà essere esibita su richiesta degli organi di vigilanza; 2. di provvedere alla immediata e totale rimozione delle defecazioni facendo uso della suddetta attrezzatura;

3. di depositare quindi le feci in idonei involucri o sacchetti richiudibili, comunque impermeabili ai liquidi, e di smaltirle nei cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati.

4. il personale di vigilanza è tenuto ad accertare che gli accompagnatori degli animali dimostrino il possesso in loco dell’attrezzatura suddetta.

art. 18 – E’ fatto obbligo ai proprietari e ai conduttori di cani, quando si trovano in luogo pubblico o aperto al pubblico:

1. di condurre i cani al guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50;

2. di portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane di indole aggressiva in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti ai sensi dell’Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in data 3/3/2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23.03.2009 recante all’oggetto “Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani”, che si intende integralmente richiamata;

3. di non introdurre cani, ancorché al guinzaglio, nelle aree attrezzate per il gioco dei bambini.

art. 19 – E’ vietato, nelle piazze e nei luoghi pubblici, fornire alimenti ai piccioni e in generale a tutta la popolazione aviaria;

Relativamente allo smaltimento dei rifiuti pericolosi:

art. 20 – E’ tassativamente vietato abbandonare rifiuti pericolosi e non ( amianto, batterie pneumatici ecc.) sul territorio comunale.

art.21 – SANZIONI

Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme in vigore, la violazione agli articoli della presente ordinanza comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni:

– Per la violazione di cui agli artt. 2, 3 e 4,10, 13 e 15 in riferimento al D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, punita dall’art. 255 comma 1 con la sanzione amministrativa da € 105,00 a € 620,00.

– Per la violazione di cui agli artt. 6, 7, 8 e 9 in riferimento al D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, punita dall’art.255, comma 2 con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 155,00.

– Per la violazione di cui all’art. 11, in riferimento al D. Lgs 30.04.1992 n. 285 (C.d.S.), punito dall’art. 29 con la sanzione amministrativa da € 155,00 a € 624,00.

– Per la violazione di cui all’art. 12e 16 in riferimento al D. Lgs 30.04.1992 n. 285 (C.d.S.), punito dall’art. 15, comma 1, lett. f), e 3 con la sanzione amministrativa da € 23,00 a € 92,00.

– Per la violazione di cui agli art. 17, 18 e 19 , punita dall’art. 7 bis D. lgs 267/2000 con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

– Per la violazione di cui all’art. 20 punita dall’art. 255 del D.lgs 152/06 con la sanzione amministrativa da € 105,00 ad € 620,00

art. 22 – Contestazione delle Violazioni

Modalità di Pagamento

Gli Organi preposti al controllo per l’osservanza del presente provvedimento, procederanno alla contestazione delle violazioni con successivo e separato provvedimento.

Ai sensi dell’art. 16 della Legge 689/81, ad esclusione degli articoli in violazione alle norme del Codice della Strada, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari a un terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre le spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla data di contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

La somma dovrà essere versata sul c.c.p. n. 23005804 intestato a Comune di Procida – Servizio Tesoreria- . ed avente come casuale “sanzione amministrativa irrogata per violazioni dei Regolamenti Comunali ed Ordinanze Sindacali”.

Eventuali scritti difensivi, o richieste di audizioni, dovranno pervenire entro 30 giorni dalla data della contestazione e/o notificazione, al Sig. Sindaco del Comune di Procida competente a ricevere il rapporto. L’avvenuto pagamento dovrà essere comunicato al Comando di Polizia che ha proceduto alla contestazione della violazione.

DISPONE

1) La presente Ordinanza è resa nota mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale. La stessa è altresì pubblicizzata, con l’inserimento nel sito internet del Comune.

2) L’invio del presente provvedimento:

– Agli Organi di Stampa nonché sui siti e blog web locali per la massima divulgazione;

– Al Comando del Corpo di Polizia Municipale, all’Ufficio Tecnico Comunale e al Responsabile I^ Sez. per quanto di loro competenza, ;

– Alle Forze dell’Ordine presenti sul territorio.

Dalla Residenza Municipale lì 28/06/2010

F.to L’Assessore Proponente

Elio De Candia

F.to I L S I N D A C O

Vincenzo Capezzuto

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