Il nostro amico Davide Zeccolella ci ha inviato gentilmente il calendario venatorio regionale per la prossima stagione…così siamo tutti più informati e consapevoli. Grazie ! 😀
REGIONE CAMPANIA
Assessorato Agricoltura ed Attività Produttive
A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario
Settore Foreste, Caccia e Pesca
CALENDARIO VENATORIO PER L’ANNATA 2010-2011
L’esercizio venatorio per l’annata 2010/2011, ai sensi dell’art. 49, della L. R.15/2002, della L. R.
8/1996 e della Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione COM/2000/0001
def., potrà essere praticata nei modi e tempi di seguito indicati .
PREAPERTURA
Nei giorni 1, 5, 8, 12 e 15 settembre 2010 è consentito l’esercizio venatorio alla specie quaglia
(Coturnix coturnix) ed alla specie tortora (Streptopelia turtur), per quest’ultima soltanto da
appostamento temporaneo e fino alle ore 13:00. Non è possibile praticare tali attività nelle Zone di
Protezione Speciale della regione.
APERTURA
L’esercizio venatorio è consentito per le specie ed i periodi specificati di seguito:
a) Specie cacciabili dalla terza domenica di settembre 2010 al 29 novembre 2010:
quaglia (Coturnix coturnix) e tortora (Streptopelia turtur), nel rispetto di quanto previsto
dal punto 2 dell’art.18 della L. R. 157/92.
b) Specie cacciabili dalla terza domenica di settembre 2010 al 30 dicembre 2010: merlo
(Turdus merula); allodola (Alauda arvensis), starna (Perdix perdix), per tale specie
l’attività venatoria è interdetta per l’intera annata nelle località Colli Petrete ,
Croci e Spinosa del Comune di Rocca d’Evandro, ai sensi del primo comma
dell’art. 17 L. R. 8/96.
c) Specie cacciabili dalla terza domenica di settembre 2010 al 13 gennaio 2011:
beccaccia (Scolopax rusticola);
d) Specie cacciabili dal 2 ottobre al 30 dicembre 2010: coniglio selvatico (Oryctolagus
cuniculus), lepre comune (Lepus europaeus) (in considerazione dei ripolamenti
effettuati) e cinghiale (Sus scrofa) e fagiano (Phasianus colchicus).
e) Specie cacciabili dalla terza domenica di settembre 2010 al 31 gennaio 2011:
colombaccio (Columba palumbus), folaga (Fulica atra), gallinella d’acqua (Gallinula
chloropus), germano reale (Anas platyrhynchos), alzavola (Anas crecca), marzaiola
(Anas querquedula), canapiglia (Anas strepera), mestolone (Anas clypeata), moriglione
(Aythya ferina), fischione (Anas penepole), codone (Anas acuta), moretta (Aythya
fuligula), beccaccino (Gallinago gallinago), frullino (Lymnocryptes minimus), cesena
(Turdus pilaris), tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus),
porciglione (Rallus acquaticus), pavoncella (Vanellus vanellus), cornacchia grigia
(Corvus corone cornix), gazza (Pica pica), ghiandaia (Garrulus glandarius) e volpe
(Vulpes vulpes);
Nelle Zone di Protezione Speciale della Regione, è vietato l’esercizio dell’attività venatoria nel
mese di gennaio, con l’eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma
vagante per due giornate alla settimana (mercoledì e domenica), nonché con l’eccezione della caccia
agli ungulati.
CARNIERE GIORNALIERO
– fauna stanziale: due capi per giornata con la limitazione a : un capo per giornata per la specie
cinghiale, un capo ogni tre giorni per la specie starna ed un capo a settimana per la specie lepre
Nel caso di abbattimento di lepri si invita il cacciatore, eventualmente con l’aiuto
dell’Associazione di appartenenza, a segnalare all’INFS (Via Ca’ Fornacetta 9, 40064,
OZZANO EMILIA (BO), Tel.051/6512111, e-mail: infs.lepus@iperbole.bologna.it) data e
località dell’abbattimento, inviando se possibile, una foto digitale del capo abbattuto
all’indirizzo di posta elettronica evidenziato, oppure un frammento di orecchio del soggetto
abbattuto conservato in alcool etilico bianco.
– fauna migratoria: quindici capi per giornata con le seguenti limitazioni: cinque colombacci, tre
tortore, tre quaglie e tre beccacce con l’ulteriore limitazione, per queste ultime tre specie, di
venti capi per l’intera stagione venatoria.
GIORNATE DI CACCIA
Ciascun cacciatore non potrà effettuare più di tre giornate di caccia per settimana; devono essere
conteggiate anche le giornate effettuate nelle Aziende – Faunistico – Venatorie ed in altre regioni.
Non è consentito cacciare per tre giorni consecutivi (sabato, domenica e lunedì).
Non è consentito cacciare di martedì e venerdì, giorni di silenzio venatorio
RECIPROCITA’ DELLE DISPOSIZIONI LIMITATIVE DELL’ATTIVITA’ VENATORIA
I cacciatori non residenti in Campania che richiedono di praticare la caccia in Regione Campania,
devono osservare le limitazioni previste per i cacciatori residenti in Campania, inoltre, qualora il
calendario venatorio della regione di appartenenza contenesse indicazioni più restrittive le stesse si
applicano anche sul territorio della Regione Campania. L’inosservanza di tali disposizioni sarà
sanzionata ai sensi degli artt. 31 e 32 della L.R. 8/96.
SPECIE PROTETTE TEMPORANEAMENTE
La caccia è vietata per l’intera annata venatoria alle seguenti specie a causa della diminuita
consistenza faunistica delle popolazioni ed anche in considerazione che tali divieti costituiscono una
scelta di politica venatoria e tutela ambientale consolidata nella Regione: combattente (Philomachus
pugnax), coturnice (Alectoris graeca), pernice rossa (Alectoris rufa), cervo (Cervus elaphus), daino
(Dama dama), capriolo (Capreolus capreolus), muflone (Ovis musimon), peppola (Fringilla
montifringilla), e fringuello (Fringilla coelebs); è vietata, inoltre, l’attività venatoria su specie non
elencate nei precedenti paragrafi PREAPERTURA e APERTURA, anche se previste dagli elenchi
della Legge 157/92 e della L.R. 8/96.
ORARIO DI CACCIA
L’attività venatoria può essere esercitata da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto, ai
sensi del 2° comma dell’art.24 della L . R. 10.04.1996, n. 8, tenendo conto dell’ora legale nel
periodo di vigenza. (in allegato sono riportate le tabelle di previsione per alba e tramonto).
USO ED ADDESTRAMENTO CANI
L’addestramento e l’allenamento dei cani da ferma e da seguita, nelle sole zone individuate dalle
Amministrazioni Provinciali in cui non è vietata la caccia e non vi sono colture in atto, è consentito
dal 1 al 30 agosto 2010, tranne il martedì e venerdì, dall’alba alle ore 10.00 o dalle ore 18.00 alle
20.00.
Le Amministrazioni Provinciali provvederanno ad interdire a tali attività le zone in cui vi sia
presenza di fauna in riproduzione e/o esemplari non maturi, analogamente gli addestratori che ne
rilevino la presenza debbono immediatamente interrompere le attività. Nelle Z.P.S. le attività di
addestramento ed allenamento subiscono le limitazioni di cui al successivo paragrafo “ALTRI
DIVIETI E PRESCRIZIONI”, punto 2. lettere h) ed i).
L’uso del cane da ferma è consentito il 1, 5, 8, 12 e 15 settembre 2010 solo per attività venatoria su
quaglia, e dalla terza domenica del medesimo mese al 31 dicembre 2010, successivamente l’uso del
cane da ferma è consentito esclusivamente sulle specie che seguono e per i periodi per esse stabiliti
in questo calendario: Beccaccia, Porciglione, Frullino, Beccaccino, Gallinella d’acqua, anatidi
lungo i corsi d’acqua.
L’uso del cane da seguita è consentito dalla terza domenica del mese di Settembre al 30 Dicembre
2010. Successivamente a tale data e fino a chiusura delle attività venatorie, i cani da seguita
potranno essere utilizzati esclusivamente per la caccia alla volpe, sia in battute autorizzate dalle
Amministrazioni Provinciali (nei giorni di mercoledì e domenica), sia in aziende faunisticovenatorie
(in quest’ultimo caso anche su selvaggina d’allevamento).
BATTUTE DI CACCIA
Le Amministrazioni Provinciali possono regolamentare la caccia al cinghiale consentendone la
pratica esclusivamente nei giorni di giovedì e domenica, mediante battute autorizzate per
determinate località, con criteri di rotazione delle squadre e con modalità rese note con congruo
anticipo, a mezzo di apposito manifesto che riporti in dettaglio data, località e squadre autorizzate.
Nelle aziende faunistico venatorie ed agrituristiche venatorie le due giornate settimanali possono
essere diverse da giovedì e domenica, a seguito di comunicazione alle autorità da inviare
obbligatoriamente entro l’inizio della stagione venatoria. In entrambi i casi le informazioni sopra
specificate devono essere comunicate i al Settore Foreste Caccia e Pesca della Regione Campania
ed al comando del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio. Tali disposizioni valgono
anche nel caso di battute di caccia alla volpe. L’attività venatoria al cinghiale, preferibilmente, sarà
effettuata utilizzando munizioni atossiche o armi a canna rigata.
NOTIZIE UTILI PER IL CACCIATORE
ZONE DI CACCIA VIETATA
L’ESERCIZIO VENATORIO È SEMPRE VIETATO NELLE BANDITE DEMANIALI, NEI
PARCHI E RISERVE NATURALI, NELLE ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA,
NELLE OASI DI PROTEZIONE NATURALE ED IN TUTTE LE ALTRE AREE NATURALI
PROTETTE.
L’ESERCIZIO VENATORIO È SEMPRE VIETATO IN TUTTO IL TERRITORIO ADIBITO A
PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA AI SENSI DEL 3° COMMA DELL’ART.10
DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N°157 NONCHÈ DELL’ART.10 1° COMMA – LETT. A)
DELLA LEGGE REGIONALE 10 APRILE 1996, N° 8, TERRITORIO TABELLATO
PERIMETRALMENTE COME DISPOSTO DAL COMMA 6 DELL’ART.12 DELLA STESSA
LEGGE REGIONALE 10.04.96, N.° 8.
È INOLTRE VIETATO L’ESERCIZIO VENATORIO NEI SOPRASSUOLI DELLE ZONE
BOSCATE INTERESSATE DA INCENDI BOSCHIVI DA MENO DI DIECI ANNI, AI SENSI
DELLA LEGGE 353 DEL 21 NOVEMBRE 2000 ART.10 COMMA 1. IN CASO DI
TRASGRESSIONE SI APPLICA UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA NON INFERIORE A
Euro 206,58 E NON SUPERIORE A Euro 413,17 (COMMA 3). IN ALLEGATO È RIPORTATA
UNA CARTINA RIEPILOGATIVA DELLE ZONE BOSCATE INTERESSATE DA INCENDI
BOSCHIVI DA MENO DI DIECI ANNI, IL CACCIATORE PUÒ ACCERTARE
PRECISAMENTE TALE CONDIZIONE PRESSO IL CATASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI
DETENUTO DA CIASCUN COMUNE;
ALTRI DIVIETI E PRESCRIZIONI
I bossoli delle cartucce devono essere sempre recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di
caccia (art.13 – comma 3-legge 157/92). I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa
prevista all’art.32 comma 1 lettera f) della L. R. 8/96.
È sempre vietato:
– cacciare catturare o detenere qualsiasi esemplare della fauna stanziale e migratoria che non sia
compreso tra quelli espressamente indicati nel presente calendario, fatta eccezione per topi
propriamente detti, arvicole, talpe e ratti;
– cacciare sui valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell’avifauna, per una distanza
di mille metri dagli stessi (vedi allegati);
– l’uso di fucili a ripetizione o semiautomatici con canna ad anima liscia che non abbiano adottato
appositi dispositivi fissi per la utilizzazione di non più di due colpi nel caricatore;
– l’uso di bocconi avvelenati;
– la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;
– la posta alla beccaccia;
– utilizzare richiami vivi appartenenti agli ordini anseriformi e caradriformi (Ordinanza Ministero
Salute 19 ottobre 2005) qualora non siano stati perfezionati tutti gli adempimenti specificati
nell’ordinanza 1 agosto 2008 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
“Deroga al divieto di utilizzo dei volatili appartenenti agli ordini degli anseriformi e
caradriformi nell’attivita’ venatoria, a modifica dell’ordinanza del Ministro della salute 21
dicembre 2007”;
Nel caso in cui la selvaggina abbattuta venga commercializzata per consumo umano è necessario il
rigoroso rispetto delle norme contenute nel REGOLAMENTO (CE) n. 853/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per
gli alimenti di origine animale (sezione IV).
Ai sensi di quanto previsto dalla G. R con Deliberazione n.2295 del 29.12.2007 “Decreto 17
Ottobre 2007 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare avente per oggetto
“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di
conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”: presa d’atto e adeguamento della
Deliberazione di G. R. n. 23 del 19/01/2007 – con allegati.”, nonché delle disposizioni impartite con
il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 22 gennaio 2010
“Modifica del decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di
misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione
Speciale (ZPS)”:
1. Per tutte le aree pSIC, SIC e ZSC della Regione Campania vige il divieto di utilizzare
munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi,
acquitrini, lanche e lagune d’acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle
rive più esterne;
2. Per tutte le ZPS della Regione Campania vigono i seguenti divieti:
a) esercizio dell’attività venatoria nel mese di gennaio, con l’eccezione della caccia da
appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate alla settimana,
mercoledì e domenica, nonché con l’eccezione della caccia agli ungulati;
b) effettuazione della preapertura dell’attività venatoria, con l’eccezione della caccia di
selezione agli ungulati;
c) esercizio dell’attività venatoria in deroga ai sensi dell’art. 9, paragrafo 1, lettera c), della
direttiva n. 79/409/CEE;
d) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone umide (vedi
allegati), quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d’acqua dolce, salata,
salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
e) attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell’attività’ di controllo
demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di
corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (Falco biarmicus);
f) effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con
soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti
nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di
riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
g) abbattimento di esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (Lagopus mutus),
combattente (Philomacus pugnax), moretta (Aythya fuligula);
h) svolgimento dell’attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e
dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all’art.10,
comma 8, lettera e), della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione
positiva ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,
n. 357, e successive modificazioni;
i) costituzione di nuove zone per l’allenamento e l’addestramento dei cani e per le gare
cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti fatte salve quelle sottoposte a procedura
di valutazione positiva ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni;
j) distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;
3. Per tutte le ZPS della Regione Campania caratterizzate dalla presenza di colonie di uccelli
marini vige il divieto di accesso per animali da compagnia entro un raggio di 100 metri dalle
colonie riproduttive delle seguenti specie di uccelli marini, durante i seguenti periodi di
riproduzione e se non per scopo di studio e di ricerca scientifica espressamente autorizzati
dall’ente gestore: uccello delle tempeste (Hydrobates pelagicus) 15 marzo-30 settembre;
marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis) 1 gennaio-1 maggio; falco della regina (Falco
eleonorae) 15 giugno-30 ottobre; gabbiano corso (Larus audouinii) 15 aprile-15 luglio;
4. Per tutte le ZPS della Regione Campania caratterizzate dalla presenza di zone umide (vedi
allegati) vige il divieto di divieto di abbattimento, in data antecedente al 1° ottobre, di esemplari
appartenenti alle specie codone (Anas acuta), marzaiola(Anas querquedula), mestolone (Anas
clypeata), alzavola (Anascrecca), canapiglia (Anas strepera), fischione (Anas
penelope),moriglione (Aythya ferina), folaga (Fulica atra), gallinella d’acqua (Gallinula
chloropus), porciglione (Rallus aquaticus), beccaccino (Gallinago gallinago), beccaccia
(Scolopax rusticola), frullino (Lymnocryptes minimus), pavoncella (Vanellus vanellus);
5. Per tutte le ZPS della Regione Campania caratterizzate da presenza di corridoi di migrazione
(vedi allegati) vige il divieto di esercizio dell’attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre,
con l’eccezione della caccia agli ungulati;
6. Per tutte le ZPS della Regione Campania caratterizzate dalla presenza di valichi montani, isole e
penisole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche (vedi allegati)
vige il divieto di esercizio dell’attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre, con
l’eccezione della caccia agli ungulati;
Il Procidano notizie e novità da Procida