“Sono molto soddisfatto del lavoro compiuto dalla Commissione e dal Consiglio, in sinergia con la Giunta, per approvare al Piano-casa le modifiche necessarie per dare slancio ad una legge regionale che è dedicata ai cittadini e alle imprese e, soprattutto, alla riqualificazione del patrimonio edilizio e allo sviluppo del territorio”.
E’ quanto afferma il presidente della Commissione Regionale Urbanistica, Domenico De Siano.“Giunta, Commissione e Consiglio hanno operato, in piena sinergia istituzionale e politica, per ampliare la possibilità di interventi edilizi di ampliamento, abbattimento e ricostruzione e riqualificazione delle aree urbane degradate, semplificando le procedure amministrative e nel pieno rispetto del territorio e della legalità” – ha aggiunto De Siano.
“Il piano-casa approvato nella passata legislatura, legge, in attuazione dell’importante strumento legislativo per rilanciare edilizia ed economia messo in campo dal Presidente Berlusconi, necessitava di alcune modifiche per renderlo più ampiamente e più facilmente applicabile – prosegue l’esponente del PdL – e, grazie al lavoro compiuto ieri dal Consiglio, siamo certi di aver messo a disposizione del territorio un importante strumento per dare slancio ad edilizia, economia e occupazione”.
Il provvedimento che si applica soltanto ai fabbricati regolarmente autorizzati al momento della richiesta di permesso a costruire, e che ricadono sul territorio regionale, prevede interventi di incremento volumetrico di superfici coperte e di riqualificazione delle aree urbane degradate da attuare con procedure amministrative semplificate “e nel rispetto del territorio, della salute, dell’igiene e della sicurezza dei luoghi di lavoro”. Viene confermato l’impianto originario della legge con alcuni correttivi tesi all’ampliamento delle possibilità di realizzare interventi di incrementi volumetrici, semplificando le procedure amministrative. Una delle modifiche sostanziali proposte dalla legge è l’abrogazione dell’articolo 6 ovvero della limitazione degli interventi alla sola ‘prima casa’ (pertanto, da oggi, gli interventi edilizi sono realizzabili su tutti gli immobili).
I LIMITI
Gli interventi edilizi previsti dal Piano-casa non possono essere realizzati su edifici che al momento delle presentazione della Denuncia di inizio di attività di edilizia (Dia) o della richiesta del permesso a costruire risultano: realizzati in assenza o in difformità al titolo abilitativo per i quali non sia stata rilasciata concessione in sanatoria; sottoposti a vincolo o tutela espressamente previsti e individuati dalle norme vigenti in materia ad eccezione degli edifici in cemento armato o struttura mista realizzati negli ultimi cinquanta anni qualora non rientrino in altri casi di esclusione; definiti di valore storico, culturale ed architettonico dalla normativa vigente; collocati nelle aree di inedificabilità assoluta e nelle aree sottoposte a vincoli imposti a difesa delle coste marine, lacuali, fluviali e a tutela ed interesse della difesa militare e della sicurezza interna; collocati in territori di riserve naturali o di parchi nazionali o regionali; collocati all’interno di aree dichiarate a pericolosità o rischio idraulico elevato o molto elevata, o a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata; dai piani di bacino; collocati all’interno della zona rossa.
GLI INTERVENTI
Il Piano casa prevede interventi straordinari di ampliamento. In deroga agli strumenti urbanistici vigenti è consentito, per uso abitativo, l’ampliamento fino al 20 per cento della volumetria esistente per i seguenti edifici: residenziali uni-bifamiliari; edifici di volumetria non superiore ai millecinquecento metri cubi; residenziali composti da non più di tre piani fuori terra, oltre all’eventuale piano sottotetto. Altra modifica riguarda gli edifici a prevalente destinazione residenziale per i quali è consentito, in alternativa all’ampliamento della volumetria esistente, la modifica di destinazione d’uso da volumetria esistente non residenziale a volumetria residenziale per una quantità massima del 20%.
In deroga agli strumenti urbanistici vigenti è consentito l’aumento, entro il limite del 36 per cento, della volumetria esistente degli edifici residenziali per interventi di demolizione e ricostruzione da realizzarsi all’interno dell’area nella quale l’edificio esistente è ubicato, di proprietà del soggetto richiedente (la precedente versione del Piano-casa era relativa alla stessa unità immobiliare catastale e pertinenze esterne asservite al fabbricato);
Viene confermato che l’aumento non può essere realizzato su edifici residenziali privi di accatastamento o per i quali, al momento della richiesta dell’ampliamento, non sia in corso la procedura di accatastamento.
E’ inoltre prevista la possibilità di attuare interventi di demolizione e ricostruzione in zona agricola anche mediante mutamenti di destinazione d’uso di immobili o di loro parti per uso residenziale del nucleo familiare del proprietario del fondo agricolo o per attività connesse allo sviluppo dell’azienda agricola (l’applicazione della norma è ottenibile anche mediante il cumulo di volumetrie di più edifici ricadenti nell’ambito fondiario unitario, formato da particelle contigue).
AREE DEGRADATE
Altro punto fondamentale del Piano-casa è la riqualificazione delle aree urbane degradate. A tal fine sono previsti interventi di sostituzione e adeguamento integrale edilizio ai criteri costruttivi di sostenibilità attraverso l’incremento volumetrico del 50 per cento, anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti.Sono consentiti interventi di sostituzione edilizia a parità di volumetria, anche con cambiamento di destinazione d’uso, che prevedano la destinazione di un quota non inferiore al 30 per cento all’edilizia sociale.
La volumetria derivante da sostituzione edilizia può avere le seguenti destinazioni: edilizia abitativa, uffici in misura non superiore al 10 per cento, esercizi di vicinato, botteghe artigiane.
AREE INDUSTRIALI
Il Piano-casa prevede che la riqualificazione delle aree urbane degradate possa avvenire anche attraverso la conversione in edilizia abitativa di aree industriali dismesse con il vincolo di destinazione del 30 per cento all’edilizia sociale. Le modifiche al provvedimento aboliscono il limite di 15mila metri quadri previsto dalla legge 19. Per realizzare interventi di sostituzione edilizia in immobili già adibiti ad attività manifatturiere industriali, di allevamento intensivo, artigianali e di grande distribuzione commerciale, le attività di produzione o di distribuzione già svolte nell’immobile oggetto di sostituzione edilizia, è necessario che le attività siano cessate da almeno tre anni.
Gli interventi di sostituzione edilizia possono riguardare anche residenze turistico-alberghiere a condizione che la quota destinata ad edilizia residenziale sociale sia superiore al 35 per cento del volume esistente (housing sociale).
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