PROCIDA – Il decreto sindacale n. 22 emanato il 22 luglio scorso – certamente illegittimo anche ad avviso degli esperti – col quale il sindaco ha preteso di poter assegnare le funzioni di tutela paesaggistica (con il conseguente rilascio delle autorizzazioni conseguenti) , allo stesso dirigente che deve sovrintendere alle funzioni urbanistiche, lavori pubblici ecc, ha dato il colpo di grazia alla già scarsa funzionalità dell’ufficio tecnico comunale.
Indipendentemente dalla assoluta illegittimità del decreto, come può il nuovo funzionario capo dell’ufficio, con solo due ( 2 !) impiegati rimasti , di cui uno praticamente a part- time, espletare tutti gli impegni dell’ufficio ? (cioè lavori pubblici in corso nelle scuole , condono, edilizia privata, sopralluoghi e relazioni per le forze dell’ordine, tutela paesaggistica, ecc.ecc.)
Se l’obiettivo del decreto era quello di affossare completamente, per misteriose ragioni, l’ufficio tecnico , il risultato è stato raggiunto ampiamente. Se l’obiettivo non era questo, viene da pensare che il decreto in questione sia demenziale e che il problema non sia solo di diritto ma anche di natura mentale .
Peraltro , a chi gli ha ricordato che la Regione aveva fatto, già dai tempi di Bassolino, la delibera n. 1222 del 2009, (peraltro citata nel decreto sindacale , ma per fare il contrario) con la quale , tra l’altro, stabiliva, per i comuni in difficoltà , la possibilità di designare professionisti esterni scelti con apposita convenzione, per il rilascio delle autorizzazioni paesaggitiche , (e quindi senza assunzione diretta) , il nostro sindaco ha risposto che la Regione non capisce niente di assunzioni, che lui avrebbe continuato su questa strada anche se il decreto era illegittimo perché tanto nessuno lo avrebbe denunciato.
L’illegittimità del decreto è certa e completa . Lo afferma la lettera della legge ( art.146, co.6, Dlvo 42/04 Codice dei Beni Paeaggistici); lo conferma la giurisprudenza , costante e pacifica, : “ non solo il provvedimento finale ma anche le istruttorie relative alle autorizzazioni paesaggistiche e all’esame e rilascio di titoli edili, devono essere posti in essere da soggetti differenti……”(tra molte: TAR Veneto, sez, II, n. 617/2015 e n. 452/2018- CdS, sez. VI, n. 2784/2015 ) In quest’ultima, relativa ad un caso molto simile a quello di Procida , viene anche ribadita che la distinzione è basata sugli artt. 9 e 117 della Costituzione , che l’autonomia del Comune è sottoposta ai limiti stabiliti dalle regole di “principio” dell’art.146 e che il mancato rispetto di queste è causa di illegittimità, con conseguenti responsabilità per coloro che hanno stabilito un’organizzazione illegittima degli uffici)
Anche la pretesa , anch’essa contenuta nel decreto n. 22, di poter delegare il segretario comunale alla firma dei permessi di costruire , è completamente illegittima . Ciò ai sensi dell’art. 97 del TUEL (Testo unico degli Enti Locali), e inoltre : “il segretario comunale, anche se chiamato a sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti comunali, non può espletare compiti normalmente rimessi alla struttura burocratica, sostituendosi ai dirigenti o ai funzionari, salvo eventuali ipotesi eccezionali di assenza , nel qual caso l’attribuzione di funzioni amministrative dipende dallo statuto e dai regolamenti dell’Ente. (TAR Umbria, sentenza n 466/2017 )
In altre parole il segretario comunale potrebbe essere incaricato di firmare i Permessi di Costruire unicamente in assenza del dirigente dell’ufficio tecnico (nel nostro comune il dirigente esiste ed è l’arch. Imparato) e se lo prevede lo statuto o i regolamenti del comune ( chissà se lo prevedono……)
Sul decreto n. 22 , sulla sua illegittimità e sulle conseguenze nefaste per l’ufficio tecnico, appare altresì molto strano il silenzio assordante degli interessati e/o esperti del settore , ma soprattutto degli avvocati presenti nella