Avv. Porfirio Lubrano Lavadera
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Procida: Lo Statuto Comunale e la mancata previsione della figura dirigenziale

Avv. Porfirio Lubrano Lavaderadi Avv. Porfirio Lubrano Lavadera

Affrontare il discorso dei dirigenti negli enti pubblici necessita anzitutto di alcuni brevi richiami normativi nel tempo (fra disciplina previgente ed attuale) unitamente alla considerazione del particolare settore della P.A. di volta in volta in esame, ovvero come esempio valevole come di corretta estensione. Tale assunto va chiaramente correlazionato al distinguo fra organo/funzione tecnica ed organo/funzione politica nel discorso più ampio sostanziante la Pubblica Amministrazione. Orbene, i c.d. “ atti  di gestione “, ovvero quelli a rilevanza esterna giuridicamente propri, ovvero appartenenti e cosi riconducibili all’organo tecnico/dirigenziale sono stati chiaramente previsti e delineati dal TUEL (D.lsgvo n.267/2000), distinguendosi cosi nettamente dalla figura di indirizzo e di controllo appartenente/spettante invece all’organo/funzione politica.

Cosi demarcatosi, l’ambito competenziale/funzionale costituente la P.A. va a definire – chiarendola al contempo – la situazione che invece si verificava con la disciplina/situazione previgente laddove (e sempre in sintesi) si discorreva/ricorreva alla necessità di una estemporanea sorta di c.d. “atto di delega” dell’organo politico all’organo tecnico per il compimento di taluni atti, essendo non chiaramente definito il confine fra competenza iure proprio e competenza (appunto a delegarsi) in favore dell’organo tecnico nei casi soprattutto laddove (specie nei piccoli comuni)  non essendo prevista la figura dirigenziale nello statuto, la delega suddetta riguardava i Responsabili degli uffici o dei servizi. E’ chiaro che permanendo tale situazione di non obbligatorietà della figura dirigenziale nel senso suesposto pure con l’entrata in vigore del TUEL (ovvero, comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, e con ancora più marcata connotazione nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, cosi come evincibile seppure da una visione d’assieme estensiva dello stesso TUEL, con particolare riferimento all’art.108 a proposito del più ampio discorso della figura del direttore generale ed in via subordinata del segretario), la esigenza di sistemare in maniera quanto più organica e sistematica possibile la materia è divenuta sempre più evidente per ciò che attiene la chiarificazione attuativa di tale normativa in progresso di tempo evolutasi e sopravvenuta.

Di talchè, ad esempio nel settore della edilizia abusiva, i dirigenti degli uffici comunali a norma dell’art. 107 co.3 lettera g) del suddetto D.lgsvo n.267/2000 (c.d. Testo Unico degli Enti Locali) – nell’assorbire la disposizione di cui al comma 12 dell’art.2 della Legge 16/06/1998 n.191 (cd. Bassanini Ter) abrogato – attribuisce tra l’altro ai dirigenti stessi  secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai regolamenti dell’Ente – la competenza “per tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente Legislazione Statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio paesaggistico – ambientale”. Peraltro, lo stesso D. Lgsvo n. 267/2000 ha anche specificato, al successivo art. 109 co.2 che nei Comuni in cui non è prevista, per Statuto, la qualifica dirigenziale (quale è appunto il Comune di Procida, tra l’altro, con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti) le funzioni dirigenziali di cui all’art.107 co 2 e 3, possono essere attribuite ai Responsabili degli Uffici o dei Servizi, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco: ne sarebbe pertanto ben legittimamente potuto ritenere/derivare, ipso iure, che in assenza di provvedimento autorizzatorio scritto del Sindaco, i responsabili dei singoli uffici non avrebbero potuto firmare provvedimenti di demolizione di opere supposte abusive (nel più ampio discorso dei c.d. atti ablatori, a proposito sempre dell’esempio dell’edilizia abusiva), ovvero in assenza di equipollenti fonti normative/disciplinari come ad esempio la previsione regolamentare esplicativa (sicché anche se di rango esclusivamente attuativa)  di quanto previsto in via generale dalla Legge: ratio ispiratrice di cotanta normativa, a sommesso parere dello scrivente ritengo risiedere nel fatto che i destinatari di una tale tipologia di atti debbano essere resi edotti della fonte dei poteri repressivi/sanzionatori (come con l’esempio dei c.d. degli atti ablatori) sia nell’uno che nell’altro caso, ovvero sia nella ipotesi di dirigente iure proprio (la cui competenza come atto di gestione è in re ipsa sicchè connaturato alla sua posizione/ruolo prevista ex Lege) che di responsabile autorizzato nel senso suesposto. Pertanto seppure effettivamente consentito/previsto ai sensi del predetto art. 109, co.2 (in combinato disposto con il  suddetto/citato art. 107 del  D.Lgsvo n.267/2000) e cosi come avvenuto, tra l’altro, nel caso del comune di Procida anche con la previsione regolamentare, la mancata previsione della qualifica dirigenziale nello statuto, appare tuttavia riduttiva ed anacronistica se ricondotta ad una visione più ampia di organicità e sistematicità nel dare ordine a tale materia/settore, andando come a formalizzare una situazione già sostanzialmente esistente di fatto: il tutto quindi provvedendo finalmente a novellare/adeguare lo statuto attuale con l’inserimento della figura dirigenziale, conferendo quindi chiarezza e stabilità inequivocabile. Da tale situazione complessiva, sarebbe insomma auspicabile tale inserimento onde non più ricorrere a provvedimenti autorizzatori ad hoc in favore dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi (di volta in volta considerati) per la equipollenza dirigenziale  cosi come avvenuto dal 2010 circa in poi (per il Comune di Procida), anche tenendo presente (come innanzi detto) tale previsione già recepita dal regolamento comunale, se ricordo bene.

Di conseguenza, verrebbe altresì ad essere garantita una più incisiva tutela del criterio meritocratico grazie alla selezione di referenze e correlate professionalità, con inevitabili benefici in termini di particolare e specifica capacità e competenza, conferendo tutti i crismi della stabilità a contenuto fondamentale del principio ineludibile della certezza del diritto. L’inserimento/previsione della figura dirigenziale nello statuto, tra l’altro, consentirebbe pure una maggiore chiarezza in termini di eventuali contenziosi sicché evitabili e dispendiosi ad opera di chi si ritenesse leso da tale situazione, ad esempio in termini di trattamento economico e di tutto quant’altro di connesso, correlato e conseguente. In conclusione, l’inserimento/previsione espressa della figura dirigenziale nel senso complessivamente suesposto, permetterebbe quindi una più puntuale ed incisiva tutela dell’interesse pubblico sotteso.

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