Procida: Dal 1 Gennaio 2011 banditi gli shopper

Con ORDINANZA n. 132 del 30/11/2010 il Sindaco di Procida Vincenzo Capezzuto ha disposto che: A decorrere dal 01/01/2011 a tutti gli esercenti di attività commerciali che operano nel territorio comunale, sia a posto fisso che itinerante, il divieto di fornire buste di plastica (shopper) non biodegradabili. In alternativa, potranno essere utilizzati sacchetti certificati biodegradabili e compostabili conformi agli standard indicati dalle norme UNI EN 13432 e UNI EN 14995 quali, a titolo esemplificativo, in materiali bioplastici di origine vegetale, cellulosa, carta, tela o fibre naturali. SANZIONI Che ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 (venticinque/00) ad € 500 (cinquecento/00) ai sensi dell’art. 7 – bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall’art. 6 della Legge 16/01/2003 n.3. Che qualora il trasgressore incorra per più di due volte nella sanzione di cui sopra si procederà alla sospensione della licenza commerciale di vendita fino ad un mese , anche se si è proceduto al pagamento della sanzione; DISPONE Che il presente provvedimento venga affisso all’Albo pretorio per un periodo di gg.15 (quindici) al fine di renderlo noto alla cittadinanza ed agli operatori e che ne venga data ampia pubblicità, anche mediante organi di stampa e di informazione; che la massima diffusione venga curata dalla II^ SEZ di questo Comune. Che il presente provvedimento, utilmente trascorsi i termini di pubblicazione, venga trasmesso alla Prefettura di Napoli alle forze di Polizia locale All’ASL distretto di Procida, All’ASCOM Confcommercio di Procida, alla Confesercenti di Procida, all’Associazione Consumatori di Procida nonché a tutti gli esercizi pubblici e negozi di alimentari a posto fisso e in forma itinerante per quanto di rispettiva competenza e conoscenza. Gli Agenti tutti della Forza pubblica sono incaricati dell’effettuazione dei necessari controlli e dell’applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori. INFORMA Che, ai sensi e per gli effetti dell’art.2, comma 4 della Legge 7/08/1990 n° 241, avverso il presente atto è ammesso il ricorso al T. A. R. Campania previa notifica a questa Amministrazione entro 60 gg dalla data di ricevimento della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato ( D.P.R. 24/11/1971, n° 1199). Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione emanata con precedenti ordinanze che dovesse risultare in contrasto con essa.

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