Procida: Niente ticket per l’imbarco a Pozzuoli

La 1° sezione del TAR Campania lo scorso 16 dicembre si è espressa favorevolmente al ricorso presentato dal Comune di Procida contro il Comune di Pozzuoli per l’annullamento della ordinanza sindacale n.20 del 6 luglio 2009 nella quale, tra l’altro, si prevedeva l’obbligo del pagamento di un ticket per tutti i veicoli diretti all’imbarco marittimo da e per le isole di Ischia e Procida.
Nello specifico, osserva il Collegio, la direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 aprile 1995, adottata ai sensi dell’art. 36, sesto comma del d.lgs. 30 aprile 1992 n.285, in funzione di completamento della disciplina in materia di Piano Urbano del Traffico, all’art. 4 prevede tre successivi livelli di pianificazione; oltre al Piano Generale del Traffico Urbano, come strumento di programmazione generale, sono infatti previsti anche piani particolareggiati ed esecutivi contenenti specifiche prescrizioni di dettaglio e di attuazione. Tuttavia, l’art.5.1 stabilisce che l’obbligo di adozione del P.U.T. di cui all’art. 36, primo comma del d.lgs. 12 aprile 1992 n. 285 si ritiene assolto dall’amministrazione comunale con la sola adozione ed approvazione del P.T.G.U., per cui, sotto tale profilo, appare formalmente corretta l’azione del Comune di Pozzuoli, essendo state soddisfatte due delle tre condizioni necessarie per l’introduzione del regime tariffario nella ZTB, ossia la individuazione di una ZTL e l’esistenza del necessario livello di programmazione generale. A tal proposito, va osservato che l’art.7, comma 9, ultima parte del d.lgs. 12 aprile 1992 n. 285 rinviava per il completamento della disciplina in materia di introduzione e regolazione di regimi tariffari nelle Zone a Traffico Limitato all’adozione di una direttiva dell’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, provvedimento emanato con circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 21 luglio 1997 n. 3816. Nella citata circolare è previsto che “I comuni, per poter subordinare l’accesso alle zone a traffico limitato al pagamento di una somma, devono: 1) aver istituito una ZTL (zona a traffico limitato) ai sensi dell’art. 7, comma 9 del NCS; 2) aver adottato il Piano urbano del traffico ai sensi dell’art. 36 del NCS; 3) aver introdotto la tariffazione degli accessi alla ZTL all’interno del Piano urbano del traffico, avendo verificato che tale provvedimento (che costituisce una ulteriore misura di selezione rispetto alla limitazione dell’accesso ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli a motore) si rende effettivamente necessario per il raggiungimento degli obiettivi del Piano urbano del traffico. Di tale verifica deve essere data documentazione di uno specifico paragrafo della relazione tecnica che accompagna il suddetto Piano”. E,’ inoltre, stabilito che” è’ ammessa l’adozione della tariffazione degli accessi per i comuni che non hanno ancora adottato il Piano urbano del traffico, unicamente in via sperimentale e per un periodo non superiore ad un anno, a condizione che nella relazione tecnica che dovrà accompagnare il progetto di tariffazione siano precisati gli obiettivi ed i relativi criteri di verifica”. Ebbene, per il Collegio, non risulta in alcun modo dimostrato dal Comune di Pozzuoli il soddisfacimento della terza necessaria condizione, nonostante la manifesta fondamentale importanza che tale adempimento assume sotto il profilo formale e sostanziale, in ragione del fatto di costituire luogo di verifica essenziale della legittimità sostanziale dell’imposizione di misure patrimoniali fortemente incidenti sul diritto costituzionale di libera circolazione, nonché in considerazione della specifica attenzione pretesa dal Costituente in materia di prestazioni patrimoniali imposte di cui all’art. 23 della Costituzione; nemmeno è dato scorgere una possibile traccia di siffatta valutazione nel corpo dell’impugnata ordinanza che si è piuttosto limitata ad un generico richiamo a provvedimenti presupposti ed a disciplinare i presupposti e le modalità applicative delle misure tariffarie, oltre alle relative esenzioni. Il ricorso viene quindi accolto con l’annullamento dell’ordinanza sindacale impugnata e la condanna del Comune di Pozzuoli al relativo pagamento in favore dell’ente ricorrente nella misura di euro 1.500,00.

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