La Confesercenti Procida, dopo la prima richiesta del 3 settembre, al Comune di Procida, relativa all’adeguamento delle tariffe C.O.S.A.P. per l’anno 2010 con relativa istanza di accesso agli atti ex l.241/90; non avendo ricevuto alcuna risposta ha inviato un ulteriore sollecito che pubblichiamo.
Gentili Signor. Sindaco, Ragioniere Capo e Segretario Generale, ciascuno per quanto di competenza,
con la presente siamo a sollecitare un riscontro scritto alla nostra nota, trasmessaVi a mezzo fax il 03 settembre 2010, con la quale si contestava la legittimità dell’aumento delle tariffe comunali, specie se adottate con efficacia retroattiva, aventi ad oggetto la C.O.S.A.P. per l’annualità 2010.
A sostegno della nostra tesi ricordavamo quanto disposto dall’art. 3 della Legge 27 luglio 2000 n° 12 ( Statuto dei diritti del contribuente) e dal T.A.R. Veneto, sez. III, 09 aprile 2008 nella sentenza n° 905 – circa la non retroattività delle disposizioni tributarie anche in materia di COSAP.
A confortarci nella nostra tesi interviene, inoltre, il disposto dal massimo organo di giustizia amministrativa (Con. Stato sent. n° 4301 del 13 maggio 2008 sez. VI) e della Corte di Cassazione (sent. 14 aprile 2008 n° 7080) secondo la quale in caso di possibilita’ di fornire due interpretazioni alternative della disposizione, deve essere preferita quella che non comporti la retroattivita’ della misura fiscale meno favorevole.
Nessuna giustificazione può dare il richiamo a quanto previsto Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art 1 comma 169 in quanto come sottolineato dalla stessa Corte dei Conti ( Corte dei Conti, Sezione del controllo per la Regione Sardegna Deliberazione n. 19/2009/PAR) in quanto attuabile solo in casi eccezionali, sicuramente diversi dalla fattispecie de quo.
Se l’assunto della Corte dei Conti non fosse da solo sufficiente a confutare i possibili dubbi non possiamo che ricordare la volontà espressa dal Legislatore con la Legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 77 bis. comma 30 e successivamente (in maniera ancor più stringente) con la Legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale) art. 3. comma 1 (Blocco e riduzione delle tariffe) – comma cosi come modificato dall’art. 5, comma 7, legge n. 25 del 2010 – il quale recita: <>.
Ciò detto – non ritenendo accettabile quale motivo di urgenza la mera esigenza di “quadratura” del bilancio di previsione – sollecitiamo l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti in questione che incidono negativamente sulle imprese locali – che ad oltre nove mesi dall’inizio dell’anno dovranno riprogrammare (assurdamente) la loro attività onde far fronte al nuovo balzello che altro non fa che depauperare ancor di più la esigua liquidità disponibile – senza che a ciò corrisponda alcun bilanciamento in termini di servizi resi.
Qualora sia volontà di questa Amministrazione dar comunque corso all’azione – “scellerata” e foriera di possibili ulteriori cessazioni di attività commerciali – di prelievo ai danni delle aziende che beneficiano del suolo pubblico voglia chiarire, per iscritto e con cortese massima sollecitudine, le fonti normative e giurisprudenziali a confutazione di quanto dalla scrivente dedotto nella presente oltre che nella precedente nota del 03 settembre 2010.
Ci riserviamo sin d’ora ogni possibile azione – ivi compresa il ricorso al Garante del Contribuente – onde far valere le ragioni dei nostri assistiti e della categoria tutta.
Distinti saluti.
Procida 04 ottobre 2010
Il Presidente
Pierluigi Taliercio
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