Riceviamo questo scritto da Giovanni Villani e pubblichiamo.
Si succedono le novità sull’IMU, che è destinata ad essere l’imposta più odiata perché costituirà un salasso economico per i Cittadini ed avrà un alto rischio di errori, senza dimenticare il ruolo che giocherà il Comune con una pressione fiscale già al top nella ns. Isola!
Ricordiamo alcune di queste novità, analizzate ed approfondite nel corso dell’assemblea pubblica, organizzata da Insieme per Procida, in data 21 aprile 2012 nella Sala Consiliare del Comune di Procida.
- Famiglie con situazioni diverse dalla coabitazione: la detrazione di euro 200 per l’abitazione principale è limitata ad un solo nucleo familiare. Se il coniuge e gli altri familiari hanno stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in stabili diversi , le agevolazioni sulla prima casa si applicano su un solo immobile, almeno che gli immobili siano in Comuni diversi.
- L’IMU per l’abitazione principale (e pertinenze) si potrà pagare in due rate ( entro il 18 giugno 2012 l’acconto del 50%, ed entro il 17 dicembre 2012 il saldo dell’altro 50% più l’eventuale conguaglio) o in tre rate, di cui il 33% entro il 18 giugno 2012 (1° acconto), il 33% entro il 17 settembre 2012 (2° acconto) e il saldo con l’eventuale conguaglio si dovrà versare entro il 17 dicembre 2012.
Per il versamento dell’acconto ovvero degli acconti si applica l’aliquota-base dello 0,4%, col saldo si conguaglia tenendo conto dell’aliquota definitiva scelta dal Comune entro il 30 settembre 2012 ( senza dimenticare che entro il 10 dicembre 2012 il Governo può ulteriormente variare le aliquote).
- Invece, i titolari di altri immobili ( seconde case, abitazioni affittate, abitazioni date in uso gratuito ai familiari per i quali costituiscono abitazione principale(*)) devono fare i conti con due versamenti: entro il 18 giugno 2012 l’acconto del 50%, ed entro il 17 dicembre 2012 il saldo dell’altro 50% con l’eventuale conguaglio.
Per il versamento dell’acconto si applica l’aliquota-base dello 0,76%, col saldo si conguaglia tenendo conto dell’aliquota definitiva scelta dal Comune entro il 30 settembre 2012 (senza dimenticare che entro il 10 dicembre 2012 il Governo può ulteriormente variare le aliquote).
- I versamenti devono essere fatti dal contribuente separatamente, ossia uno per il Comune e l’altro per lo Stato. Infatti per le abitazioni principali e pertinenze va tutto al Comune; per gli altri immobili, dall’IMU va separata una quota pari allo 0,38% della base imponibile complessiva; questa va allo Stato, il resto al Comune.
- In caso di ravvedimento per i tardivi od omessi versamenti dell’IMU, le sanzioni e gli interessi dovranno essere versati unitamente all’imposta dovuta.
- L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 35/E del 12 aprile 2012, ha istituito i codici tributo per l’F24. Dal 1° dicembre 2012 è consentito,inoltre, effettuare il versamento dell’IMU mediante bollettino postale.
- Il versamento dell’IMU può essere compensato con i crediti spettanti al contribuente, ad esempio, con il credito Irpef che scaturisce dal modello 730/2012 o dall’Unico 2012 persone fisiche, per i redditi del 2011.
- Se l’importo da versare è inferiore a 12 euro, non si paga. In caso contrario, anche se c’è la rateazione, si paga. Questa disposizione, che risale all’articolo 1, comma 168, della legge 296/2006 (Finanziaria 2007), vale per ogni singolo versamento, anche se riferito a più comproprietari. Ed è da ritenersi che valga anche per l’IMU. Quindi, con un’IMU complessiva annua di 36 euro per un’abitazione principale si pagano le prime due rate di 12 euro o la prima di 18 euro.
- IMU, cosa si considera abitazione principale per gli anziani e disabili ricoverati in strutture di lungodegenza. I comuni considereranno, a fini IMU, come direttamente adibita ad abitazione principale anche: l’immobile posseduto, a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in strutture di ricovero o sanitarie a seguito di ricovero permanente, purché il cespite non sia locato; l’immobile posseduto nel territorio dello Stato da cittadini italiani non residenti in Italia, purché non locato. L’introduzione di tale agevolazione non graverà esclusivamente sul bilancio dei comuni.
- IMU, diritto di abitazione in caso di separazione o divorzio. Ai fini IMU, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o divorzio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione; l’IMU è a carico di chi risiede nell’abitazione.
- Si posticipa al 30 settembre 2012 (dal 30 luglio 2012) il termine per la presentazione delle dichiarazioni IMU sugli immobili per i quali l’obbligo di dichiarazione è sorto dal 1° gennaio 2012 in poi.
- Paradosso IMU: case date in fitto e case non affittate. La normativa IMU “premia” le abitazioni tenute sfitte o a disposizione rispetto a quelle date in fitto, poiché queste ultime producono un reddito da locazione che concorre al reddito del possessore dell’immobile dato in locazione e come tale è assoggettato ad IRPEF, mentre le abitazioni tenute sfitte o a disposizione non concorrono al reddito del possessore dell’immobile! L’IMU non sostituisce, infatti, solo l’ICI, l’IMU sostituisce anche, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali (comunale e regionale) dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati; quindi ai fini IRPEF gli immobili posseduti dai “privati” saranno tassati solo se locati!
Fate sapere cosa ne pensate a giovanni.villani@tcc.telecomitalia.it
Procida, 23 aprile 2012
Giovanni Villani
Articoli collegati:
- “Ancora sull’IMU …. e ne parleremo a lungo!” del 18 febbraio 2012
- “IMU a Procida: dal punto di vista della famiglia” del 14 aprile 2012
(*) si auspica che il Comune, nell’esercizio della sua potestà regolamentare, agevoli tali abitazioni, come quelle date in fitto a “canone” concordato.