La prima Sezione del TAR Campania, nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2012, su ricorso del Wwf n. 3776/2012, ha chiarito che l’art. 36, comma 2, della Legge regionale sulla caccia approvata lo scorso agosto, si applicherà solo a partire dalla stagione venatoria 2013-2014 (l’art. 36 comma 2 della L.R. è quello che disciplina l’attività venatoria alla fauna migratoria in tutti i territori della Regione Campania).
La prima sezione del Tar Campania, inoltre, ha vietato la caccia nei 160 siti “Natura 2000”, tra i quali l’isolotto di Vivara, per l’attuale stagione venatoria, prendendo atto nella sentenza che la Giunta regionale si e’ adeguata al parere dell’Istituto superiore per la ricerca ambientale.
Alcune associazioni invitano tutti i cacciatori della Regione Campania, in autotutela, ad effettuare solo giornate di caccia alla fauna stanziale ed esclusivamente nell’ATC di residenza venatoria. A sospendere, temporaneamente, in attesa di nuove determinazioni, le giornate di caccia alla fauna migratoria in tutti i territori della Regione Campania, ivi compreso nell’ATC di residenza venatoria.