Procida Piano Casa: la deliberazione del Consiglio Comunale.

Nella seduta di Consiglio Comunale del 25 febbraio scorso, a voto unanime, è stata approvata la delibera (che di seguito riportiamo) avente ad oggetto: Legge regionale Regione Campania 28 dicembre 2009, n. 19 (c.d. Piano Casa) “MISURE URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO, PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ESISTENTE, PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO E PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA” (B.U.R.C. 29 dicembre 2009, n. 80) – Adempimenti
PREMESSO
– che in data 01.04.2009 lo Stato, le Regioni e gli Enti locali hanno sottoscritto apposita intesa ai fini della applicazione delle misure straordinarie per il rilancio del settore edile (cd. Piano Casa)
– che a seguito di tale intesa è stata emanata la L.R. Regione Campania n. 19 del 28.12.09 avente ad oggetto “MISURE URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO, PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ESISTENTE, PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO E PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA” (B.U.R. 29 dicembre 2009, n.80), finalizzata al contrasto della crisi economica, a favorire l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile ed al miglioramento strutturale del patrimonio edilizio, ad incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica e privata ,in risposta anche ai bisogni delle famiglie in condizioni di particolare disagio economico e sociale, all’abbattimento delle barriere architettoniche, il tutto mediante interventi di incremento volumetrico e di superficie entro i limiti di cui alla stessa legge e in deroga agli strumenti urbanistici esistenti
RILEVATO
– che la suddetta L.R. n.19/2009 , all’art. 4, co. 6 , all’art. 5, co.7, art. 7 ,co.7 prevede che i comuni provvisti di strumento urbanistico generale vigente , entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con provvedimento di consiglio comunale motivato da esigenze di carattere urbanistico ed edilizio , INDIVIDUINO le aree nelle quali non è possibile la realizzazione degli aumenti di volumetria e superficie
– che il comune di Procida è provvisto di Piano Regolatore Generale approvato con Del. GR Campania n. 4715 del 26 maggio 1984
– che il territorio comunale è tutelato ai sensi del D.M. 26 marzo 1956 e dotato di Piano Territoriale Paesistico approvato con D.M. 1 marzo 1971 (P.T.P.);
– che il DLgs n.42 del 2004 all’art. 145 , co. 3 , recita che “… i piani Paesistici sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici …”;
– che, pertanto, le previsioni dei piani paesaggistici sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente ivi contenute.
– che il piano territoriale paesistico costituisce, pertanto, uno strumento sovraordinato agli strumenti di pianificazione urbanistica comunali, che devono necessariamente essere adeguati e conformati alle prescrizioni ivi contenute.
– che il procedimento di conformazione ed adeguamento del piano regolatore generale alle previsioni della pianificazione paesaggistica è stato disciplinato dalla Regione Campania con l’art. 24 della L. R. n. 16 del 22/12/2004, laddove viene esplicitamente previsto che “ le disposizioni di cui al comma 12 si applicano anche alle varianti di adeguamento del Puc, agli strumenti di pianificazione paesaggistica previsti dal decreto legislativo 42/04, articolo 145, comma 5.”
– che con l’entrata in vigore della legge Regionale n. 16/04, recante norme sul Governo del Territorio nella Regione Campania, la potestà pianificatoria dei Comuni va esercitata attraverso i moduli procedimentali previsti dalla stessa legge Regionale, e, quindi, in caso di variante di adeguamento, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 24, indipendentemente dal nomen iuris dello strumento urbanistico sul quale si va ad incidere.
DATO ATTO
– che l’intento che questo comune vuole perseguire è quello di consentire l’applicazione della suddetta legge garantendo, nel contempo, uno sviluppo razionale e coerente dei centri edificati e tutelando gli aspetti paesistici e ambientali delle zone interessate e dell’intero territorio adeguando il Piano Regolatore di cui sopra al vigente P.T.P;
– che il vigente P.T.P. non prevede zone di inedificabilità assoluta, per cui non è da considerare un piano di “tutela integrale”;
RITENUTO
urgente ed improrogabile, per la scadenza del termine perentorio prescritto dalla L.R. n. 19/2009, esercitare la facoltà di cui all’art. 4, co. 6, art. 5, co 7 , art. 7 co.7 della L.R. n. 19/2009 sopra citati , nonché di fornire ulteriori precisazioni inerenti l’applicazione della predetta LR sul territorio del comune di Procida
VISTA
La L.R. regione Campania n.19 del 28.12.2009

DELIBERA
1) il presente atto è urgente ed improrogabile, ai sensi art. 38 comma 5 TUEL Dlgs. N. 267/2000, per il rispetto del termine perentorio prescritto dalla Legge Regione Campania n. 19 del 28/12/2009, artt. 4, 5 , 7, pubblicata sul BURC n. 80 del 29/12/2009;
2) dare atto delle limitazioni e precisazioni circa gli ambiti e le aree di applicabilità della LR n. 19/09; che si possono quindi riassumere come di seguito e costituiscono Variante Specifica anno 2010 al P.R.G
1) Zona storica A come prevista dal PRG, riferita a ZTO, zona territoriale omogenea, di cui alla lettera A) dell’articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444/1968, viene così individuata:
Zona ZTO A indicante i nuclei urbani di particolare valore storico , architettonico ed ambientale dei nuclei di Terra Murata , di Marina di Sancio Cattolico e della Corricella , corrispondente integralmente alla zona B) art. 4, di cui alla normativa del PTP e come individuata sulla tavola esplicativa dello stesso . In tale zona non trovano applicazione gli art. 4,5,6,7, della LR. 19/09; si ritiene infatti, che verrebbe compromessa la alta valenza architettonica e paesaggistica dei fabbricati e delle cortine prospettanti sulle marine e che meritano di essere adeguatamente ed integralmente salvaguardati
2) Zona B denominata RESIDENZIALE di CONSERVAZIONE , che indica una zona con nuclei urbani di limitata valenza architettonica, viene individuata in quella corrispondente alla residua zona A del PRG approvato con delibera del GRC n.4715 del 26.05.1984 (scorporando la zona A di cui sopra).
In tale zona trovano integrale applicazione la LR 19/09 .
Si ritiene che tale zona , di più recente edificazione, consenta la applicabilità degli interventi previsti dalla LR n.19/09
3) Adottare le predette indicazioni come variante specifica al PRG vigente, allo scopo di uniformare il PRG al Piano Territoriale Paesistico dell’isola di Procida approvato con DM 1.3.71 e come prescritto ai sensi del DLgs n.42 del 2004 all’art. 145 , co. 3 e richiamato dalla legge Regionale n. 16/04.
Dare mandato al Responsabile U. T. C., responsabile unico del procedimento R.U.P., di espletare gli atti necessari e conseguenti per la tempestiva applicazione del presente deliberato, ivi compreso la redazione delle relative tavole tecniche provvedendo al deposito ed alla pubblicazione di legge della presente delibera costituente variante specifica al PRG, ai sensi della Legge Regionale n. 16/2004, art. 24, della Delibera Giunta Regione Campania n. 635 del 21/04/2005 (BURC n. 25 del 9/05/2005) e direttive collegate. Tanto ai fini della definizione dei procedimenti autorizzativi presso gli Enti preposti, tenuto conto del termine perentorio prescritto dalla L.R. n. 19/2009, art. 12, comma 1, per la realizzazione degli interventi di cui agli artt. 4, 5, 7 e 8 della medesima legge regionale .

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