Dal Comunicato Ufficiale emesso quest’oggi dalla Federazione si apprende che il Giudice Sportivo ha inflitto la sconfitta per 0-3 ai danni della Sanità oltre ad un punto di penalizzazione sempre per la formazione napoletana. Da quanto si legge dal comunicato il G.S. non è entrato nel merito della vicenda, non valutando quindi le cause che hanno portato la Sanità a non raggiungere lo “Spinetti” per la gara di Sabato. La sanzione sarebbe arrivata a causa di un mancato reclamo da parte della società napoletana che ha preannunciato tale reclamo non dando però a questo seguito entro i tempi regolamentari (abbreviati visto che ci troviamo nelle ultime quattro giornate di campionato). Il Procida sale così a quota 35 punti in classifica.
Ecco le motivazioni del Giudice Sportivo :
RECLAMO NAPOLI SANITÀ – GARA ISOLA DI PROCIDA I NAPOLI SANITÀ DEL 14.04.2012
Il G.S.T., visto il preannuncio di reclamo formalizzato ritualmente; visti gli atti ufficiali di gara, preliminarmente rileva che il preannuncio non è stato seguito (nei termini abbreviati per le ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di Calcio a Undici e di Calcio a Cinque – Maschili e Femminili – della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi, relativi alla stagione sportiva 2011/2012, così come statuiti dal Comunicato Ufficiale n. 110/A della F.l.G.C. del 6.02.2012, pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 74 del 9 febbraio 2012 del C.R. Campania) dalla rituale trasmissione o deposito dei motivi del reclamo a questo G.S.T. ed, inoltre, è privo della prova del contestuale inoltro della copia del reclamo alla società controparte, prescritte (la trasmissione dei motivi di reclamo a questo G.S.T. ed il contestuale inoltro della copia del reclamo alla società controparte), quali elementi essenziali del reclamo, dall’art. 46, comma 1, C.G.S. Da tali omissioni, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 33, comma 5 e 46, comma 1, C.G.S., deriva la conseguenza che, a carico della società Napoli Sanità, debba infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe, con il punteggio di 0-3, per rinuncia. Per tali motivi
DELIBERA
di infliggere, a carico della società Napoli Sanità, per rinuncia, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; la penalizzazione di un punto in classifica nonché l’ammenda di euro 1.000,00 (sanzione raddoppiata in ragione della rinuncia verificatasi nelle ultime quattro giornate di gara), relativa alla prima rinuncia. Fa obbligo alla società Napoli Sanità di versare alla società Isola di Procida, quale indennizzo per il mancato incasso, la somma di euro 300,00.
Add. Stampa Mario Lubrano Lavadera (Comunicato Stampa)