La Direzione Generale della Pesca ha inviato al Comando generale delle capitanerie di porto una circolare nella quale invita gli organi di controllo a svolgere attività di sorveglianza in merito al rispetto del periodo di fermo della pesca del pesce spada nel mar Mediterraneo.
Il periodo di fermo, stabilito in sede ICCAT con la Raccomandazione 09-04 (che ha sostituito la precedente 08-03), decorre dal 1 ottobre al 30 novembre 2010 e durante il periodo di chiusura sono vietate la detenzione a bordo, lo sbarco ed il trasbordo di pesce spada.
A tal riguardo si ricorda che la violazione del divieto di pesca suddetto è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 € a 6.000 € (art. 15, comma 1, lett.a e art. 26, comma 1 della L.963/1965), nonché con le seguenti eventuali sanzioni accessorie (art.27, L.963/65):
a) la confisca del pescato;
b) la confisca degli strumenti, degli attrezzi e degli apparecchi di pesca usati, in contrasto con le norme della presente legge, escluse le navi; gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore;
c) l’obbligo di rimettere in pristino, entro un termine prestabilito, le zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati;
c-bis) la sospensione della licenza di pesca, in caso di recidiva della violazione, per un periodo compreso tra 10 giorni e 30 giorni.