Con riferimento alla problematica sulla regolamentazione della bigliettazione ,si ritiene doveroso partecipare le motivazioni che confermano a tutt’oggi la validità della contestata norma di cui ex art. 23 dell’Ordinanza n. 26 in data 05.08.2010 di questo Comando. Giova precisare, preliminarmente, l’alveo storico da cui detta norma promana, tenuto conto che essa ha una storica applicazione di circatrent’anni nel porto di Procida, di cui solo a far data dal 2004 il termine temporale per l’acquisto del titolo di viaggio ridotto a cinque primi in luogo degli iniziali quindici.
[ad#336×280]D’altra parte, come noto, lo stesso provvedimento trova applicazione in tutti gli uffici periferici ricadenti nel circondario marittimo di Napoli.
Venendo alla ratio, in effetti, deve precisarsi che il divieto di bigliettazione oltre i cinque minuti antecedenti la partenza dell’unità trova ragion d’essere nel presidio degli imprescindibili standards di sicurezza per la navigazione da intraprendere, conditio sine qua non al rilascio del nulla osta alla partenza da parte dell’Autorità Marittima.
In altre parole, lungi dall’essere un cavillo per il passeggero intempestivo, cinque minuti sono il lasso di tempo minimo atto a consentire all’Autorità marittima, nonché ad altre Istituzioni eventualmente preposte, l’esecuzione delle preventive verifiche e degli eventuali controlli ispettivi al carico, propedeutici a trasporto marittimo di passeggeri e merci. Anche con mirato riguardo al trasporto marittimo di soli passeggeri, peraltro, si osserva che l’utilità della norma citata consta in un ulteriore profilo di ordine pubblico, laddove fermare la bigliettazione qualche minuto prima della partenza del mezzo veloce evita che, specie durante le Festività, la stagione estiva conclamata, o semplicemente in caso di rallentamento dei collegamenti per cause meteorologiche avverse ed avarie tecniche, si creino resse sottobordo o, più in generale, durante le procedure di imbarco ed in concomitanza con la partenza dell’unità. Giova in ultimo puntualizzare che, di converso, a fronte di sporadiche rimostranze nel merito da parte dell’utenza, l’art. 23 in parola è sovente invocato dalle diverse società di navigazione scalanti nel porto di Procida a tutela di un regime di mercato libero e concorrente, nella misura in cui un eventuale ritardo nell’accosto da parte di un’unità non sia a danno della programmata partenza per la medesima destinazione di società concorrente. Tanto premesso, nel restare a completa disposizione per qualsivoglia ulteriore ed eventuale elemento di informazione nel merito, si riferisce la piena collaborazione per ogni spunto di osservazione.
IL COMANDANTE
T.V. (CP) Flavia LA SPADA