Napoli – La Corte Costituzionale sancì nel 1966 la regola della dilazione a fine rapporto dell’inizio della prescrizione per il lavoratore dei crediti di natura retributiva in ragione della condizione di soggezione psicologica in cui versa il lavoratore, nel rapporto di lavoro subordinato privatistico.
Questa regola della dilazione a fine rapporto dell’inizio della prescrizione per il lavoratore è stata successivamente eliminata, ad opera della stessa Corte Costituzionale,a seguito della sopravvenuta legislazione a tutela dei lavoratori (legge n. 300/1970, statuto dei lavoratori), ovvero per le imprese che impiegano più di 15 dipendenti.
Nelle piccole imprese al disotto dei 15 dipendenti la prescrizione è tuttora operativa solo a rapporto di lavoro estinto.
Per quanto numerose voci si sono levate per sottolineare che “la debolezza di fatto
del lavoro dipendente, rispetto al datore di lavoro, non è dovuta soltanto al timore del
licenziamento…, e di fatto il datore di lavoro ha numerose possibilità, anche apparentemente
legittime, di usare il suo potere discrezionale di direzione in modo da esercitare una pressione
intimidatoria o punitiva nei confronti del lavoratore indocile”, tutti i disegni di legge correttivi
sono caduti nel vuoto.
Risulta molto difficile (per quanto reale) e quindi assolutamente sconsigliabile tentare di ottenere il riconoscimento della soggezione psicologica del lavoratore, e il relativo differimento a fine rapporto dei termini di prescrizione, nelle imprese che impiegano più di 15 dipendenti.
La prescrizione dei crediti dei lavoratori, nelle imprese soggette alla L. 30070, è attualmente determinata dall’art. 2948 c.c., recante il termine di cinque anni quale termine di prescrizione per i crediti aventi natura retributiva (retribuzione mensile, quindicinale, settimanale oppure per le mensilità aggiuntive), nonchè per i crediti relativi alle indennità derivanti dalla cessazione del rapporto di lavoro.
L’una tantum, essendo una somma dovuta in relazione a fatto episodico e non un emolumento erogato con cadenza periodica, dovrebbe essere sottoposta a prescrizione ordinaria decennale, come affermato da varie sentenze della Corte Costituzionale.
Grazie all’assistenza legale ed alla consulenza dell’Avv. Giuseppe Fontanarosa , abbiamo quindi approntato un MODULO che unifica tutti gli una tantum e gli arretrati maturati ad oggi e non ancora scaduti in un’unica richiesta, semplificando così i successivi eventuali rinnovi, ed è valido anche per l’interruzione del periodo di prescrizione legale.
Ovviamente ogni lavoratore dovrà indicare gli una tantum e gli arretrati relativi ai propri periodi di servizio e le scadenza contrattuali relative al CCNL adottato nella propria azienda, ed inviare la richiesta con raccomandata con ricevuta di ritorno (non imbustata) o con raccomandata a mano (avendo cura di farsi rilasciare la ricevuta protocollata).
SUGGERIAMO , A COLORO CHE NON VI ABBIANO PROVVEDUTO IN PASSATO, DI EFFETTUARE TALE PROCEDURA CON LA MASSIMA CELERITA’
Dott. Salvatore Calvano (Coordinatore Professione Sanitarie UGL Campania)
Alessandra Cirelli (UGL Sanità Caserta)
MODULO
lì _______________
Centro ……………………………….
Legale Rappresentante
e p.c. Direzione Amministrativa
Il sottoscritto __________________________________________________
nato a ________________________________ il _____________________
residente in ___________________________________________________
dipendente di codesta struttura con la qualifica di ______________________
CHIEDE
che gli vengano corrisposte le seguenti spettanze :
– l’una tantum per il periodo gennaio ‘98 – ottobre ’99 e le competenze arretrate relative agli anni 2000 – 2001, così come previsto dal CCNL per il personale dipendente delle strutture Sanitarie associate Aiop, Aris e FDG II° biennio economico 2000 – 2001, siglato in data 2632002;
– l’una tantum per il periodo gennaio 2002 – dicembre 2003, così come previsto
dall’art 53 del CCNL per il Personale Dipendente delle Strutture Sanitarie associate Aiop, Aris e Fdg biennio economico 2002 – 2003, siglato in data 1915 (23114 FDG – 07124 Aris)
– le competenze arretrate relative all’anno 2004, così come previsto dall’art 50 del CCNL per il Personale Dipendente delle Strutture Sanitarie associate Aiop, Aris e Fdg, siglato in data 1915 (23114 FDG – 07124 Aris) ;
– l’importo omnicomprensivo per gli anni 2004 – 2005 – 2006, così come previsto dal CCNL per il Personale dipendente delle struttura Sanitarie Private biennio economico 2004 – 2005, siglato in data 2827 (3117 Aris – 2827 FDG)
La presente vale anche come interruzione del periodo di prescrizione legale relativo
al pagamento delle suddette spettanze.
Firma___________________________