Divieto di sbarco: L’Amministrazione propone dal 1 marzo al 31 dicembre 2022

PROCIDA – Con la Delibera di Giunta Municipale n° 21 del 3 febbraio 2022 l’Amministrazione guidata dal Sindaco Ambrosino, anche in vista dei tanti eventi programmati per l’anno della “Capitale Italiana della Cultura”, ha approvato la proposta di decreto concernente la limitazione della circolazione stradale nelle piccole isole da inoltrare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il tramite della Prefettura di Napoli che si sostanzia in 5 articoli:

ART. 1 (Divieti)

Dal 1 marzo 2022 al 31 dicembre 2022, sono vietati l’afflusso e la circolazione nell’isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull’isola, anche se risultino cointestati con persone ivi residenti.

ART. 2 (Deroghe)

  1. Nel periodo di cui all’articolo 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:
  2. a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nel territorio dell’isola che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare.
  1. b) autoveicoli e motoveicoli che devono raggiugere le strutture sanitarie della ASL Napoli Nord 2 ubicate sull’isola di Procida o i centri convenzionati di riabilitazione o dialisi, provvisti di   certificazione del medico di base o dell’Amministrazione delle strutture, limitatamente al giorno della visita prevista;
  1. c) veicoli che trasportano persone con disabilità, purché muniti dell’apposito contrassegno previsto dall’art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;
  1. d) veicoli appartenenti a ditte che lavorano sull’isola di Procida, nonché autoveicoli che trasportano artisti e relative attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo di interesse pubblico o anche in forma privata, previa autorizzazione rilasciata di volta in volta dall’Amministrazione comunale;
  1. e) veicoli destinati agli approvvigionamenti alimentari per gli esercizi commerciali e alla consegna di farmaci, quotidiani e periodici, di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5

tonnellate, con operazioni di imbarco e di sbarco da eseguirsi nella fascia oraria compresa tra le ore 3,00 e le ore 11,45;

  1. f) veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 5 tonnellate, limitatamente ai giorni feriali dal lunedì al venerdì, con operazioni di imbarco e di sbarco da eseguirsi nella fascia oraria compresa tra le ore 3,00 e le ore 11,45;
  1. g) veicoli noleggiati e condotti da persone che abbiano la propria residenza nel comune di Procida;
  2. h) autoambulanze, veicoli delle forze dell’ordine, veicoli tecnici delle aziende erogatrici di pubblici servizi nell’isola carri funebri e veicoli al seguito, e autoveicoli appartenenti al servizio ecologico della Città Metropolitana;
  1. i) veicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in uso ad altre Pubbliche Amministrazioni, quale Regione, Città Metropolitana, servizio Territoriale del Dipartimento Provinciale dell’ARPAC, della ASL.
  1. Per il libero transito e sosta sull’isola, quando consentita, i veicoli di cui al precedente comma l, lett. a), b) c), d) e) f) e g) dovranno compilare apposita autodichiarazione, completa in ogni sua parte, secondo la specifica modulistica disponibile sul sito internet del Comune di Procida che dovrà essere conservata all’interno del veicolo ed esposta in maniera visibile per tutto il periodo del soggiorno.

I veicoli di cui al precedente comma 1, lett. a), inoltre, dovranno munirsi di uno specifico abbonamento ed esporre apposito contrassegno per l‘intero periodo di permanenza sull’isola.

ART.3 (Autorizzazioni)

  1. Al Prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco e di circolazione nell’isola di Procida. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore alle 48 ore di permanenza sull’isola. Qualora le esigenze che hanno dato luogo al rilascio di tali autorizzazioni non si esaurissero in questo termine temporale, l’Amministrazione comunale, in presenza di fondati e comprovati motivi può, con proprio provvedimento, autorizzazioni per lo stretto periodo necessario, un ulteriore periodo di circolazione.

ART.4 (Sanzioni)

1.Chiunque violi i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731 così come previsto dal comma 2 dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.

ART.5 (Attuazione e vigilanza).

  1. I divieti e le deroghe di cui al presente decreto sono subordinati all’osservanza dei regimi di circolazione delle persone fisiche disposti a livello nazionale e regionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da covid-19, già vigenti o da emanare in relazione all’evoluzione delle fasi emergenziali.
  1. Il Prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione e della sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato, con particolare riferimento all’evoluzione dei divieti di circolazione delle persone fisiche disposti a livello nazionale e regionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da covid-19.”

Nelle prossime settimane è prevista la firma del Decreto definitivo da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

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