taxi procida
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Il TAR Campania accoglie l’istanza dei taxi. Nulla l’Ordinanza del Sindaco che imponeva il giro a San Giacomo

PROCIDA – Il 7 Marzo scorso la Sezione Quinta del TAR Campania si è pronunciata, accogliendo l’istanza dei ricorrenti, sul ricorso presentato dalla New Sibilla Cumana 1 Società Cooperativa a R. L., e dal Sindacato Tassisti Nazionale – SITAN e Sindacato Unimpresa Mobilità, contro il Comune di Procida, non costituito in giudizio, per l’annullamento dell’ordinanza n. 100 del 25.7.2016 emessa dal Sindaco del Comune di Procida, avente ad oggetto modifiche al senso unico di marcia ed al transito dei veicoli in via V. Emanuele, nel tratto compreso tra S. Giacomo e piazza Olmo, nel periodo dal 28.7.2016 all’11.9.2016.

  1. In via preliminare il Collegio reputa procedibile il ricorso, in quanto il mero esaurimento dell’efficacia temporale del provvedimento impugnato, avente scadenza l’11 settembre 2016, non fa di per sé venir meno l’interesse dei ricorrenti ad ottenere una pronuncia di merito del giudice amministrativo sulla controversia, sia in quanto la portata della pronuncia non si esaurisce nell’annullamento dell’atto, contenendo la regola cui l’amministrazione deve attenersi nel suo futuro operare, sia per la possibile azionabilità della tutela risarcitoria sia, infine, perché i tempi della giustizia non possono risolversi in danno degli interessati, esponendoli ad una serie di provvedimenti a catena con efficacia limitata nel tempo (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 17/01/2014, n. 166).
  2. Venendo al merito, posto che l’ordinanza impugnata è stata emessa dal Sindaco di Procida ai sensi degli articoli 50 e 54 del D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267, esplicitamente richiamati nel preambolo dell’atto, ad avviso del Collegio si palesano fondate ed assorbenti le censure di difetto dei presupposti per l’esercizio del potere previsto dalle norme richiamate.

Invero, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza (cfr., ex multis, T.A.R. Campania, sez. V, 10.9.2012, n. 3845; 9.11.2016, n. 5162; Consiglio di Stato, sez. V, 26.7.2016, n. 3369), le ordinanze contingibili ed urgenti costituiscono provvedimenti “extra ordinem”, in quanto dotate di capacità derogatoria dell’ordinamento giuridico, al fine di consentire alla p.a., in deroga al principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi, di sopperire a situazioni straordinarie ed urgenti non fronteggiabili con l’uso dei poteri ordinari. Per costante giurisprudenza, presupposti indefettibili delle ordinanze contingibili ed urgenti sono costituiti, infatti, dall’impossibilità di far fronte alla situazione di pericolo incombente con gli ordinari mezzi offerti dall’ordinamento giuridico (contingibilità) e dall’impossibilità di differire l’intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di un danno incombente (urgenza).

2.1. Orbene, nel caso di specie, in primo luogo, non si riviene nel provvedimento impugnato il requisito della contingibilità, atteso che il D. Lgs. n. 285 del 1992 appresta specifici rimedi per la regolamentazione della circolazione stradale (cfr. artt. 5, 6 e 7), che non sono riconducibili nello schema dell’ordinanza extra ordinem. Al riguardo si è chiarito (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, parere n. 1661 2 aprile 2003; T.A.R. Roma, sez. II, 3 giugno 2010, n. 15012; T.A.R. Napoli, sez. I, 4 novembre 2008, n. 19212) che le misure di regolazione, disciplina e controllo della circolazione stradale, che l’art. 7 del codice della strada attribuisce al sindaco, sono da intendersi ormai rimesse, di norma, alla competenza della dirigenza amministrativa (salvo che per quelle di maggiore impatto sull’intera collettività locale, per le quali la legge prevede l’intervento di un organo politico, come nel caso della delimitazione delle aree pedonali e delle zone a traffico limitato, per la quale si provvede con deliberazione della giunta ovvero quelle limitazioni connesse al rispetto dei limiti del tasso di inquinamento atmosferico). Infatti, si è osservato che sarebbe incoerente con il nuovo sistema delle autonomie locali – che all’art. 107, comma, 5 t.u. 18 agosto 2000, n. 267 ha affidato alla competenza dirigenziale l’adozione di atti e provvedimenti anche di grande rilevanza sociale, amministrativa e finanziaria, implicanti talvolta esercizio di elevata discrezionalità tecnica ed amministrativa – conservare al Sindaco l’adozione di atti che possono anche risolversi in un’ordinaria amministrazione, cioè in una gestione semplice e spesso necessitata di una porzione anche assai limitata della rete stradale, come nel caso di specie, in cui come si è detto sono state apportate modifiche al senso unico di marcia ed al transito dei veicoli in una strada dell’isola di Procida.

2.2. Nella fattispecie concreta risulta poi evidente che, nell’imporre il senso unico di marcia in via V. Emanuele, nel tratto compreso tra S. Giacomo e piazza Olmo, nel periodo dal 28.7.2016 all’11.9.2016, dalle ore 8 alle 14 e dalle ore 16 alle 20 – non ammettendo il transito a doppio senso neppure ai taxi, “per le caratteristiche della strada, stretta e senza marciapiedi” – l’autorità emanante era ben consapevole dell’assenza anche di una concreta ed attuale situazione di pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile coi rimedi ordinari apprestati dall’ordinamento. Invero, le caratteristiche della strada così come l’incremento del flusso veicolare nel periodo estivo costituiscono situazioni permanenti e, comunque, prevedibili, per cui va ribadito che non è legittimo adottare ordinanze contingibili ed urgenti per fronteggiarle in assenza di un’urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità.

  1. In conclusione, il rilevato difetto dei presupposti legittimanti l’esercizio della potestà in argomento determina l’invalidità dell’ordinanza sindacale impugnata, che va pertanto annullata, restando peraltro assorbite le ulteriori censure non esaminate.
  2. In considerazione della natura e della peculiarità della controversia dedotta in giudizio, il Collegio ravvisa eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio, fermo restando che il contributo unificato per legge va posto a carico dell’amministrazione comunale soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza del Sindaco del Comune di Procida n. 100 del 25.7.2016.

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3 commenti

  1. Nando Lega Consumatori Procida

    Il Sindaco e tutta amministrazione, non difende i diritti dei pedoni a Procida,far circolare nel tratto S.Giacomo Piazza olmo i taxi a doppio senso di circolazione è veramente una follia su di una strada sprovvista misure di sicurezza per i pedoni che non sono rispettati da nessuno, alcuni tassisti che a Procida guidano come cani senza parlare del rispetto delle regole ….

    • Siccome il comune ha perso nei confronti dei taxi(suoi sostenitori nelle precedenti elezioni),perché non proporre un referendum popolare sulla viabilita’.

      • Luigi
        Le strade della nostra piccola isola sono larghe, per cui si è pensato di far
        sostare le macchine , far passare l’autobus carico di passeggeri e gli entusiasti
        pedoni che nel periodo delle piogge approfittano per lavarsi i piedi.
        Via Cavour è (20 km) praticata da motorini e macchine che vanno a passo di lumaca, il pedone che si incammina nello senso di circolazione delle macchine e motorini rischia un bel po’, dimenticavo poi l’entusiasmo dei vacanzieri, ecc. ecc.
        Complimenti a tutti noi. SI AL REFERENDUM…

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