Considerato che siamo in campagna elettorale e che, prima o poi, si dovrà pur parlare di qualche contenuto programmatico, come spunto di riflessione e discussione, ci piace sottoporvi la parte dello Statuto del Comune di Cittadella, in provincia di Padova, in cui si regolamenta la “partecipazione democratica”. Per farsi un’idea completa a questo link troverete lo Statuto del Comune di Procida
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE COLLETTIVA
art. 16 (Istituti di partecipazione)
- Il Comune riconosce nel diritto ai cittadini a partecipare alle funzioni ed alle scelte amministrative, la condizione essenziale di legittimazione della propria azione.
- Gli istituti di partecipazione dei cittadini alle scelte ed alle funzioni amministrative sono:
* assemblee della popolazione;
* le forme associative e l’organizzazione del volontariato;
* l’iniziativa e l’azione popolare;
* il referendum.
art. 17 (Assemblee della popolazione)
- Il Comune promuove la consultazione della popolazione a mezzo di assemblee pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra la popolazione e l’amministrazione in ordine a fatti, problemi ed iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.
- Le assemblee sono convocate autonomamente dal Sindaco .
- Possono altresì essere convocate dal Sindaco o su richiesta di almeno 100 elettori. L’eventuale mancata convocazione deve avvenire con atto motivato.
art. 18 (Forme associative e albo)
- Il Comune riconosce, promuove e sostiene le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato, assicurandone la partecipazione attiva alla vita amministrativa.
- A tale scopo è istituito l’Albo delle forme associative. I criteri e le modalità per l’iscrizione verranno disciplinati da apposito regolamento dell’ente.
- Le Associazioni potranno essere consultate e fare proposte nelle materie di competenza.
Potranno inoltre chiedere:
* il patrocinio del Comune per le manifestazioni o attività dalle stesse organizzate;
* di accedere alle strutture, ai servizi ed alle pubblicazioni comunali;
* di disporre di idonei locali per sedi incontri e convegni.
art. 19 (Iniziativa e azione popolare)
- I cittadini, quali singoli o in forma associata, possono intervenire direttamente negli atti e nelle materie di pertinenza dell’Amministrazione Comunale, attraverso le seguenti forme di iniziativa popolare:
* proposte di deliberazione per gli organi dell’ente;
* istanza per richiedere l’emanazione di un atto o di un provvedimento;
* petizione per attivare l’iniziativa su questioni di interesse collettivo;
* interrogazioni per richiedere le motivazioni e giustificazioni di un determinato comportamento o azione amministrativa;
* consultazioni e referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.
- Le istanze, le petizioni, le proposte di deliberazione devono essere presentate al Sindaco, il quale trasmette entro 10 giorni gli atti all’ufficio preposto per l’istruttoria. L’ufficio competente, entro i successivi 30 giorni, comunica l’esito dell’istruttoria al Sindaco, il quale provvede a fornire motivata risposta ai richiedenti, specificando sia le ragioni dell’accoglimento, sia le ragioni del diniego di accoglimento.
- Le forme di comunicazione delle istanze e delle petizioni e proposte di deliberazione al Consiglio comunale devono essere previste dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
- Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune. Il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l’azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall’elettore.
- Le associazioni di protezione ambientale di cui all’articolo 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349 possono proporre azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al Comune, conseguenti a danno ambientale. L’eventuale risarcimento è liquidato in favore dell’ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell’associazione.
art. 20 (Il referendum consultivo)
- E’ ammesso referendum consultivo sulle materie di esclusiva competenza comunale quando lo richieda il 15% degli elettori del Comune .
- Non è ammesso referendum sul bilancio, su materia tributaria e tariffaria o su provvedimenti vincolati per disposizione di legge.
- La richiesta deve contenere il quesito da sottoporre agli elettori, iscritti nelle liste elettorali del Comune , espresso con chiarezza.
- Non è ammissibile un quesito su oggetto già sottoposto a referendum nella medesima legislatura.
- Il Sindaco indice il referendum previa deliberazione della Giunta Comunale che ne dichiara l’ammissibilità.
- Le modalità di svolgimento del referendum sono disciplinate da apposito regolamento.
- Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato con adeguate motivazioni dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
SEZIONE II
INFORMAZIONI AI CITTADINI E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
Art. 21 – (Accesso agli atti)
- Il Comune assicura a tutti i cittadini il diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto previsto dalla legge e con le modalità previste dal regolamento.
- Possono essere sottratti all’accesso unicamente gli atti riservati per espressa indicazione di legge o per temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco.
Art. 22 – (Informazione ai cittadini)
- Il Comune cura la più completa informazione ai cittadini attraverso ogni forma di comunicazione, anche telematica, e comunque assicura il mantenimento di un ufficio di informazione al cittadino e la pubblicazione periodica di un bollettino informativo sulle principali attività di interesse comune.
Art. 23 – (Diritti di informazione delle associazioni)
- Le associazioni iscritte nel registro municipale possono:
* ritirare presso il municipio copia degli avvisi di convocazione degli organi collegiali per la trattazione di argomenti attinenti agli scopi propri dell’associazione, nonché copia dei provvedimenti adottati;
* ricevere nella propria sede sociale o presso il municipio le pubblicazioni del Comune, anche periodiche, relative a questioni attinenti agli scopi sociali.
- I comitati spontanei regolarmente costituiti possono chiedere e ritirare solo atti di specifica pertinenza dello stesso.
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