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QUALE STATUTO PER QUALE CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

peppino rosatoCarissimi amici, al di là delle polemiche localistiche che recentemente sembra abbiano acceso la “discussione politica” sull’isola, Vi sottopongo il testo di un documento, appoggiato da un gruppo di libere Associazioni, tra cui la delegazione di Napoli di ASSOUTENTI, sul tema della futura (parte dal 2015) “Città Metropolitana” di Napoli cui la ns isola comunque ne sarà parte.

Visto che finora alcun “Laboratorio Politico” locale mi risulta abbia aperto alcuna riflessione sull’importante questione che ci riguarderà molto da vicino e che, a mio parere, il documento risulta lineare e sufficientemente chiaro da poter essere assunto come base di una “seria discussione” da parte di tutti i cittadini, lo proporrei alla riflessione collettiva dei Procidani.

Peppino Rosato – ASSOUTENTI Sez. Mare

“Stiamo per entrare nella fase costituente della Città metropolitana di Napoli. Il 28 settembre 2014 si procederà alla elezione del Consiglio metropolitano – composto da 24 membri eletti dai Sindaci e dai consiglieri comunali della provincia di Napoli – che dovrà approvare lo Statuto della Città metropolitana entro il 31 dicembre 2014 affinché la Città metropolitana di Napoli possa operare compiutamente dal 1° gennaio 2015.

Dunque è maturo il dibattito su cosa debba essere la Città metropolitana di Napoli e quali norme la debbano caratterizzare nel redigendo Statuto.

Come è noto, accanto alle funzioni fondamentali della vecchia Provincia la Città metropolitana di Napoli avrà per legge le seguenti funzioni aggiuntive:

– adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale metropolitano;

– pianificazione territoriale generale (strutture di comunicazione, reti di servizi e di infrastrutture);

– promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e digitalizzazione;

– strutturazione dei sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;

– mobilità e viabilità;

– promozione sviluppo economico e sociale;

– ulteriori funzioni eventualmente delegate da Stato o Regione Campania.

Le Città metropolitane sono poi direttamente coinvolte nell’Agenda urbana nazionale legata alla programmazione dei fondi UE 2014-2020 con il PON Metro che assegna a ciascuna città del Sud una dotazione di 80-100 milioni di Euro per la modernizzazione dei servizi urbani (smart city) e per la inclusione sociale (social innovation).

La questione della delimitazione territoriale della Città metropolitana resta per ora ancorata al territorio della ex Provincia di Napoli, con la possibilità prevista dalla L. n. 56/2014 per altri comuni delle province limitrofe di aderire ex art. 133 Cost. alla Città metropolitana di Napoli. Un orizzonte sul quale dialogare in prospettiva con le popolazioni di Terra di Lavoro e di Comuni dell’agro nocerino.

Napoli, Città Nuova per definizione (Nea-Polis), con la istituzione della Città metropolitana torna a ri-nascere ancora una volta come una Città Nuova che va ben al di là del vecchio Comune capoluogo, in qualche modo destinato ad essere superato e trasformato.

Questa fase costituente della Città metropolitana di Napoli non può essere riservata ai soli “addetti ai lavori” ma deve interessare e coinvolgere la intera popolazione. Solo in tal modo può essere affrontata adeguatamente la sfida decisiva per la grande area metropolitana di Napoli di mettersi al passo delle altre aree metropolitane europee e del mondo, per arrestare il declino e per attrarre investimenti, imprese e visitatori attraverso strumenti di programmazione e pianificazione strategica (all’altezza delle migliori esperienze come quelle di Barcellona, Lione, Monaco, etc.).

Due sono i modelli di governo metropolitano, configurati nella stessa legge Del Rio n. 56/2014:

1. un modello cd. francese imperniato intorno al Comune capoluogo dominante e circondato da una pluralità di comuni minori; il governo metropolitano è qui emanazione dei comuni attraverso una elezione di secondo grado che assegna in ogni caso – per legge – il ruolo di Sindaco metropolitano al Sindaco del comune capoluogo in una sorta di unione ipostatica;

2. un modello cd. inglese caratterizzato da un ente di governo centrale i cui organi sono eletti a suffragio universale dalla popolazione dell’intera area, ove i comuni assicurano i servizi di prossimità e il Comune capoluogo si scinde in una pluralità di comuni minori.

La scelta del modello di governance è assegnata dalla legge allo Statuto della Città metropolitana. Questo è il tempo della decisione, qui ed ora. Le caratteristiche demografiche della Città metropolitana di Napoli sono del tutto peculiari, unica tra le tre grandi aree metropolitane italiane: il Comune capoluogo conta meno di un terzo della popolazione dell’intera area. Sembra improbabile, anche sotto il profilo semplicemente democratico, che oltre due milioni di persone (che vivono nei comuni della ex Provincia di Napoli) debbano essere governate – per imperio della legge – dal Sindaco del Comune capoluogo eletto per governare i 950mila abitanti della città. Può la Città metropolitana di Napoli affrontare le sue impegnative sfide sulla base solo di una elezione di secondo livello dei suoi organi di governo con ruolo apicale (il Sindaco metropolitano) predeterminato per legge ?

La Città metropolitana potrà assumere solo con l’elezione diretta dei suoi organi una forza, una autorità, una dignità propria, in termini di capacità di governo. L’elezione diretta a suffragio universale potrà altresì favorire la costituzione di un sistema di controlli da parte dei cittadini della stessa gestione della Città metropolitana.

L’autorità di governo metropolitano per funzionare necessita di comuni territorialmente “subordinati”, di dimensioni medio-piccoli, tra loro omogenei, per cui risulta da incoraggiare l’idea di uno scorporo del Comune capoluogo in più comuni di minore dimensione. Si tratta di valorizzare una rete urbana policentrica, oltre ogni Napolicentrismo. Se è vero che la legge n. 56/2014 sembra favorire nelle realtà minori la configurazione della Città metropolitana quale ente di secondo livello composto da eletti comunali, un ente leggero caratterizzato da una dimensione amministrativo-gestionale, è altrettanto vero che la stessa legge consente in sede di Statuto di configurare una Città metropolitana più decisamente politica con l’elezione diretta del Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano al verificarsi di certe condizioni.

Significativamente per le sole vere aree metropolitane di Milano, Roma e Napoli (con popolazioni superiori ai tre milioni di abitanti) la legge n. 56/2014 (art. 1, comma 22) rende possibile il modello della elezione diretta in presenza di due sole condizioni:

– che lo Statuto della Città metropolitana preveda la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni e tenendo conto delle specificità territoriali con organismi di coordinamento collegati agli organi della Città metropolitana, senza maggiori oneri per la finanza pubblica;

– che il Comune capoluogo abbia realizzato la ripartizione del proprio territorio in zone dotate di autonomia amministrativa.

Dunque, la Città metropolitana di Napoli da disegnare nel redigendo Statuto non può essere una improbabile piramide rovesciata, che faccia perno sul Comune capoluogo e che in sostanza richiama l’esperienza storica del primo Novecento del progressivo incorporamento nella città di Napoli dei diversi comuni allora limitrofi ed oggi quartieri della città. Serve, piuttosto, un ente di governo metropolitano dove tutti i cittadini e i territori si considerino di pari dignità e potere, senza che alcuni di loro – addirittura la grande maggioranza di essi – si percepiscano come inferiori e marginali.

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