Comunicato FILT- CGIL Campania
Il 3 Febbraio si è svolta presso la commissione di Garanzia per l’esercizio del diritto di sciopero a Roma una audizione delle O.O.S.S. in merito alle modalità di sciopero e ai servizi minimi della CAREMAR s.p.a.
La Commissione di garanzia ha esordito chiarendo :
1) Che lo sciopero dello straordinario indetto dalla FILT CGIL Campania indetto per la durata di 30 giorni è pienamente legittimo.
2) Che come conseguenza dell’elevato numero di segnalazioni inviate alla commissione da parte di utenti e sindaci delle isole relative ai disservizi che lo sciopero sta comportando si rendeva necessario un approfondimento della materia .
La commissione ribadiva in particolare la necessità di arrivare a chiarire i seguenti punti:
1) Definire se l’orario di servizio configura la possibilità che l’astensione dal lavoro sia compiuta in orario straordinario o ordinario.
2) Arrivare nel tempo a definire in caso di astensione dallo straordinario quali siano le corse da garantire tramite uno specifico accordo aziendale.
Come FILT CGIL abbiamo dichiarato quanto segue:
1) Che riteniamo l’accordo esistente superato in quanto redatto ai tempi in cui CAREMAR era soggetta al controllo di TIRRENIA, mentre essendo oggi passata alla Regione Campania la stessa va inserita a pieno titolo entro il quadro di norme che regolano il trasporto pubblico locale.
2) Che CAREMAR esercisce appena il 20% delle corse autorizzate da quadro orario nel trasporto con le isole minori e con la penisola sorrentina autorizzato dalla Regione Campania. Riteniamo per tanto già da ciò pienamente garantito il diritto alla mobilità in caso di astensione dallo straordinario.
3) Che alla riunione erano presenti tutte le altre sigle sindacali , USLAC e UGL confermavano che lo sciopero indetto dalla CGIL era legittimo e giusto a differenza di altre sigle sindacali.
4) Che a differenza dei marittimi che lavorano nel trasporto internazionale o nel cabotaggio maggiore i marittimi CAREMAR sono qualificati come giornalieri, avendo gli stessi residenza nella medesima provincia in cui lavorano.
5) Che non essendo stato recepito in specifici accordi sindacali il dettato della legge 108 del 2005che prevede possibilità di deroga alla 14° ora di lavoro solo per tramite di esplicite autorizzazioni ministeriali, riteniamo non vincolante l’orario giornaliero di 16 ore.
6) Che essendo il quadro orario CAREMAR, redatto nel conteso del quadro orario complessivo dei trasporti nel golfo di Napoli, riteniamo che i servizi minimi vadano definiti nel contesto di tutto il quadro orario.
In summa quindi riteniamo legittime eventuali astensioni dallo straordinario anche dopo l’ottava ora di lavoro.
La commissione di garanzia ha invitato alla presentazione di memorie scritte, successivamente alle quali procederà ai dovuti approfondimenti del caso, invitando le parti a trovare tra loro accordi in merito.
Successivamente è stata ascoltata anche l’azienda.
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