Il Comune di Procida dice no a vandali e graffitari

Comunicato Stampa – L’amministrazione Comunale di Procida dice no a vandali e graffitari, per salvaguardare la convivenza civile ed il decoro dell’isola che punta sull’amenità dei suoi luoghi come maggiore attrattore turistico. Con l’ordinanza n. 21 il sindaco Vincenzo Capezzuto ha disposto il divieto assoluto di graffiti, scritte ed affissioni selvagge sui muri dell’isola, ed annuncia che “i responsabili dovranno pagare una multa che può arrivare fino a 1500 euro e provvedere a ripristinare a proprie spese i danni causati”. Alla sanzione pecuniaria, secondo le norme sulla sicurezza urbana, si può aggiungere anche il carcere sino ad un anno per il writer che deturpa immobili o mezzi del trasporto pubblico. Multati saranno anche i commercianti che vendono ai minorenni bombolette spray con vernici non biodegradabili e le aziende committenti di pubblicità con manifesti appesi illegalmente o con volantinaggio in strada. “Il nostro obiettivo – spiega Fabrizio Borgogna, assessore al turismo ed al decoro, ideatore dell’ordinanza pro-decoro – prima ancora di reprimere certi comportamenti è quello sollecitare, i giovani soprattutto, a sviluppare un maggiore senso di appartenenza e d’amore verso la propria isola che vanta uno straordinario patrimonio di monumenti, edifici storici, luoghi di culto che trasudano secoli di storia. Nel frattempo, per i writer-artisti, non senza difficoltà stiamo cercando di individuare dei luoghi idonei dove fargli esprimere il loro talento”. D’altronde  il costo di immagine che paga l’isola è certamente più alto rispetto a quello materiale che pagano i trasgressori. “Il Comune – aggiunge il sindaco Capezzuto – non ha i soldi per ripulire il territorio da questi atti vandalici che, quindi, rischiano di restare visibili per anni” . A giorni sarà firmata anche un’altra ordinanza per vietare le deiezioni canine in luoghi pubblici e contrastare il degrado di carattere ambientale sui muri di proprietà privata. Un territorio decoroso dal punto di vista estetico è sintomo di una sana e corretta convivenza civile, di rispetto del prossimo e del bene comune, di amore verso la propria storia e le proprie origini, nonché un biglietto da visita di ineguagliabile valore sul piano turistico, soprattutto in luoghi affascinanti e caratteristici, con secoli di storia alle spalle, come è appunto l’isola di Procida. “Le ordinanze – conclude l’assessore Borgogna – sono propedeutiche ad un più articolato e completo regolamento sul decoro urbano”.

ORDINANZA N.  21 del 22.03.2011

Oggetto: DISPOSIZIONI PER VIETARE L’AFFISSIONE FUORI DAGLI SPAZI PREVISTI, DI VOLANTINI, DEPLIANTS, MANIFESTI O ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO, E PER CONTRASTARE ATTI VANDALICI DI DANNEGGIAMENTO E/O IMBRATTAMENTO DEL PATRIMONIO PUBBLICO E DELLA PROPRIETA’ PRIVATA

IL SINDACO

PRESO ATTO

– che alcune aziende, associazioni no profit e privati cittadini pubblicizzano i loro prodotti commerciali e/o eventi, ecc., attraverso il sistema del volantinaggio e con manifesti collocati o affissi su pali dell’illuminazione e della segnaletica stradale, su mura o altri posti non autorizzati (contenitori dei rifiuti, cestini porta-rifiuti, buche delle lettere, cabine Telecom/Enel) nonché sui parabrezza o lunotti delle autovetture;

–  che alcuni soggetti sconsiderati e irresponsabili, a titolo di svago, attuano una serie di atti vandalici, quali il danneggiamento, il deturpamento e l’imbrattamento, con scritte, graffiti e disegni, dei muri di edifici pubblici e privati, di monumenti, di targhe pubbliche e segnaletica stradale, di panchine e altri manufatti ed elementi di arredo urbano in genere installati sulla pubblica via;

CONSIDERATO:

– che tutto ciò crea un notevole danno all’estetica del territorio ed una presenza di volantini e/o parti di manifesti ovunque, con conseguenze pregiudizievoli per il decoro urbano e l’immagine turistica dell’isola, incidendo in modo negativo anche sulla sicurezza urbana;

-che tali fenomeni si concretizzano anche in atti di danneggiamento sia del patrimonio pubblico che della proprietà privata;

-che l’esorbitante diffusione, collocazione e/o affissione incontrollata di manifesti, volantini e similari, delle più svariate dimensioni, determina un notevole aggravio di spese per questo Ente che è costretto ad impiegare uomini, mezzi e risorse finanziarie per la loro rimozione;

che l’art. 54, comma 4, del D.L.gs n. 267/2000, come novellato dalla legge 24 luglio 2008 n. 125 dispone che  “Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”;

– che ai sensi dell’art. 1 del decreto del Ministro dell’Interno del 5 agosto 2008 per sicurezza urbana si intende un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

RITENUTO, quindi:

-opportuno e necessario perseguire, in modo rigoroso, da parte di questa Pubblica Amministrazione, una seria politica di tutela del decoro urbano e dell’immagine turistica dell’isola seriamente compromessa dai sopraccitati atti vandalici e dalla diffusione, affissione e/o collocazione impropria di suddetto materiale promo-pubblicitario;

VISTO il D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 TUEL;

VISTA la legge n. 3/2003;

VISTA la legge n. 94/2009;

VISTO il nuovo Codice della Strada;

ATTESA la propria competenza in virtù dei poteri concessi dalla legge;

RAVVISATA la necessità di disciplinare la materia;

ORDINA

Art. 1– E’ fatto divieto a tutte le attività economiche, associazioni e privati cittadini di effettuare, in tutto il territorio comunale, pubblicità mediante volantinaggio e/o affissione e/o collocazione di manifesti sui pali dell’illuminazione pubblica e della segnaletica stradale, su impianti di arredo urbano, su alberi, su mura o qualsiasi altro posto o struttura non autorizzati (ad esempio: contenitori dei rifiuti, buche delle lettere, cabine Telecom/Enel), nonché sui parabrezza o lunotti delle autovetture;

Art. 2– E’ vietata la distribuzione di volantini ai conducenti o ai passeggeri delle auto durante la circolazione e la distribuzione a mano in prossimità e in corrispondenza di incroci;

Art. 3– E’ vietato su tutto il territorio Comunale il lancio di volantini-buoni sconto-biglietti omaggio e materiale similare;

Art. 4– La distribuzione di volantini, depliants, manifesti o altro materiale pubblicitario ed informativo potrà avvenire esclusivamente nelle cassette postali o con consegna direttamente a mano nelle abitazioni private, all’interno dei locali pubblici ed attività commerciali.

Art. 5– Gli incaricati a qualsiasi titolo all’esercizio della pubblicità mediante volantinaggio, effettuata nei modi disciplinati dalla presente Ordinanza, sono tenuti a non disperdere i volantini per le aree pubbliche del territorio Comunale e sui suoli privati;

Art. 6– In occasione di consultazioni elettorali, referendarie e manifestazioni autorizzate su aree pubbliche, potranno essere distribuiti volantini nell’ambito delle manifestazioni autorizzate. In questi casi, comunque, il materiale dovrà essere distribuito solo ai cittadini/utenti che si dimostrino interessati alla manifestazione;

Art. 7– E’ proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritte, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i luoghi di culto, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, gli alberi e qualsiasi altro manufatto, l’arredo cittadino, i mezzi di pubblico trasporto, vetrine e serrande di esercizi commerciali, etc;

Art. 8- E’ fatto divieto a chiunque di vendere bombolette spray contenenti vernici non biodegradabili ai minori di anni 18, ai sensi dell’art.3, comma 4, della legge 15/7/2009 n. 94;

Art. 9– Per la violazione degli articoli da 1 a 6, i trasgressori, aziende committenti e personale reclutato saranno soggetti, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo e/o penale, al pagamento delle seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per le aziende commissionarie: sanzione da € 103,29 ad € 1.032,91 (art. 24 comma 2 del D.lvo 507 del 1993) oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi;

b) per il personale che affigge manifesti e/o opuscoli pubblicitari su aree non autorizzate, su pali della pubblica illuminazione, alberi, mura e su impianti di arredo urbano o struttura non autorizzata,  o distribuisce gli stessi alle auto durante la circolazione: sanzione da € 25,00 ad € 500,00 oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 – bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall’art. 16 della Legge 16/01/2003 n.3, e 16 (comma 1) della legge 24 novembre 1981, n, 689;

c) per il personale che affigge manifesti e/o opuscoli pubblicitari su segnaletica stradale verticale, sui sostegni della segnaletica: sanzione da €. 398,00 ad €. 1596,00 (art. 38 CDS comma 13, modificato dalla legge n. 120/2010) per ogni segnale su cui è avvenuta l’affissione;

Per la violazione dell’articolo 7), i trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 (venticinque/00) ad € 500 (cinquecento/00) ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 – bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall’art. 16 della Legge 16/01/2003 n.3, e 16 (comma 1) della legge 24 novembre 1981, n, 689.

Per la violazione dell’articolo 8) è prevista una sanzione sino a 1000,00 euro ai sensi dell’art.3, comma 4, della legge 15/7/2009 n. 94.

A carico dei  trasgressori, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e fatte salve le sanzioni previste dal codice penale, è previsto altresì l’obbligo a provvedere alla rimessa in pristino  dello stato dei luoghi entro 15 giorni dalla data dell’avvenuta contestazione. L’eventuale inosservanza al ripristino dello stato dei luoghi, comporterà a carico del trasgressore l’addebito delle spese all’uopo sostenute dall’Amministrazione Comunale.

Nel caso di volantini che pubblicizzano matrimoni, compleanni ed altre ricorrenze, qualora non sia stato possibile procedere all’accertamento dell’autore della violazione, le persone interessate alle ricorrenze i cui nomi o immagini sono riportate sulle locandine, manifesti e annunci, sono obbligati a fornire alla Polizia Municipale, entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, le generalità dell’autore della violazione. Qualora queste non siano fornite entro tale termine saranno ritenuti responsabili della violazione le persone interessate alle ricorrenze medesime o pubblicizzate e nei loro confronti saranno applicate le sanzioni di cui ai punti a), b) e c) del presente articolo.

DISPONE

-che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito del Comune di Procida, sulla pagina ufficiale facebook.com/comunediprocida, diffuso attraverso la newsletter dell’Assessorato alla Comunicazione, inviato agli organi di stampa ed alle Scuole del territorio;

-che copia della presente Ordinanza venga trasmessa agli Agenti tutti della Forza pubblica incaricati dell’effettuazione dei necessari controlli e dell’applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori;

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio, o, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni (centoventi) sempre dalla data di pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio.

Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione emanata con precedenti ordinanze che dovesse risultare in contrasto con essa.

Il Proponente                                                                                   Il Sindaco

Fabrizio Borgogna Vincenzo Capezzuto

(assessore al turismo ed al decoro)

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