Nel corso del mese di giugno (il 21.06.2010) il Comune di Procida ha con una delibera di giunta deciso di aumentare di circa il 27% il canone del suolo pubblico C.O.S.A.P.
Fin qui tutto bene se non fosse che tali aumenti decorrono dal 01 gennaio 2010 in violazione dello Statuto dei diritti del contribuente. Pari che ci siano parecchi onesti commercianti incazzati.
A tale proposito riceviamo e pubblichiamo il documento datato 3 settembre 2010, inviato dal presidente della Confesercenti Procida avv. Pierluigi Taliercio ha inviato al Sindaco Vincenzo Capezzuto, al responsable dei servizi Finanziari, dott. Vincenzo Ruggiero e al Segretario Generale dott. Alessandro Tafuri, avente ad oggetto:
Adeguamento tariffe C.O.S.A.P. anno 2010. Accesso agli atti ex l.241/90.
A partire da Lunedì prossimo sul sito della Confesercentisarà disponibile il modulo da compilare per richiedere l’annullamento dell’avviso di pagamento.
Gentili Signori, nelle rispettive qualità,
veniamo informati da alcuni nostri associati dell’avvio, da parte vostra, delle procedure di adeguamento delle tariffe C.O.S.A.P. per l’annualità 2010 nonché dell’adozione delle nuove tariffe non dalla data in cui l’Atto Amministrativo è divenuto efficace bensì da una data precedente e cioè dal 01 gennaio 2010.
Preliminarmente contestiamo – qualora un Atto Amministrativo si stato effettivamente adottato – l’omessa convocazione delle parti sociali per la necessaria e preliminare fase di concertazione.
In ogni caso, qualora la sopradescritta circostanza fosse confermata, ci troveremmo – a parere di chi scrive – di fronte ad una grave violazione di legge che rende illegittimo ogni, eventuale, azione da voi intrapresa.. Nello specifico si ricorda che l’art. 3 della Legge 27 luglio 2000 n° 12 ( Statuto dei diritti del contribuente) espressamente prevede: << … le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono. …>> e che lo stesso T.A.R. Veneto, sez. III, 09 aprile 2008 nella sentenza n° 905 – in materia di COSAP – affermava: << … l’aumento delle tariffe non può avere efficacia retroattiva. …>>. In detta sentenza il giudice amministrativo si è, inoltre, preoccupato di precisare che:<< … il provvedimento amministrativo (che tale rimane anche se la tariffa è un corrispettivo di natura privatistica) che incida negativamente sulla sfera giuridica ed economica del destinatario, non può ordinariamente avere effetto retroattivo. …>>.
Le disposizioni di legge ed i provvedimenti giurisprudenziali richiamati chiariscono senza ombra di dubbio l’illegittimità delle Vostre pretese. Illegittimità che impone a chi legge di provvedere senza indugio alcuno, in via di autotutela, all’immediato annullamento d’ufficio (ex art. 21 nonies L.241/90) di detto Atto.
Restando in attesa di riscontro scritto colgo l’occasione per formulare istanza di accesso agli atti ex L. 241/90 onde essere autorizzato a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti inerenti le tariffe C.O.S.A.P. adottati dall’Amministrazione Comunale nell’anno 2010.
Distinti saluti.
Procida 03 settembre 2010
Il Presidente
Pierluigi Taliercio