Riceviamo e pubblichiamo la nota di Giovanni Villani che ci aggiorna sull’IMU.
Si avvicina la prima scadenza dell’IMU, 18 giugno 2012, che si conferma essere un vero e proprio “salasso”! Colgo l’occasione per dare ulteriori risposte ad altre domande che mi sono pervenute sull’argomento, individuando quelle di interesse generale.
- 1. Qual è il valore degli immobili a cui applicare l’aliquota IMU?
La base di partenza è costituita dalla rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5% (= rendita x 1,05); a questo punto entrano in gioco i nuovi moltiplicatori (ne elenchiamo alcuni):
- 160 per i fabbricati classificati nella categoria A (esclusa A/10) e nelle seguenti categorie catastali C/2 (locali di deposito), C/6 (autorimesse), C/7 (tettoie chiuse o aperte),
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria A/10 ( uffici e studi privati),
- 60 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D ( esempio: alberghi e pensioni), esclusa la categoria D/5 (Istituti di credito),
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5,
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).
Pertanto il valore al quale applicare l’aliquota IMU e le detrazioni è dato dalla seguente moltiplicazione: rendita x1,05×160 ( o 80 o 60 o 55).
- 2. Si paga l’IMU anche sui terreni agricoli?
In linea generale, l’IMU colpisce anche il reddito dominicale dei terreni a cui si applica innanzitutto la rivalutazione del 25% (= reddito dominicale x 1,25) e poi il coefficiente moltiplicatore di 135 ( per il 2012).
- 3. Può il Comune deliberare aliquote ridotte per le abitazioni date in uso gratuito ai familiari, anche con contratto di comodato?
I Comuni possono deliberare aliquote ridotte per queste fattispecie.
- 4. Come si paga l’IMU?
Fino al 30 novembre p.v. si utilizza il modello F24, anche nella versione vecchia, cioè con la sezione “ICI”, ed è pagabile in banca o all’ufficio postale( ovvero on line, utilizzando il canale dedicato dell’Agenzia delle Entrate o in alternativa i servizi di home banking).
Il bollettino di conto corrente postale si utilizza a partire dal 1 dicembre 2012. I codici – tributo (più diffusi) da utilizzare sono “3912” per l’abitazione principale e relative pertinenze, “3918” per gli altri fabbricati – quota Comune, “3919” per gli altri fabbricati – quota Stato, “ 3914” per i terreni – quota Comune, “3915” per i terreni – quota Stato.
- 5. Due coniugi comproprietari al 50% della sola abitazione principale versano l’IMU utilizzando uno o due modelli F24?
Versano l’IMU compilando due distinti F24 ed indicando:
- il codice catastale del Comune (per Procida H072) nel cui territorio è situato l‘immobile,
- il codice tributo ( come sopra detto),
- il numero degli immobili (che può essere anche 4, se vi sono tre pertinenze),
- l’anno d’imposta a cui si riferisce il pagamento,
- l’importo da versare. Questo valore va riportato al netto dell’eventuale detrazione spettante, da esporre nell’apposita casella in basso a sinistra,rapportata a periodo (metà o un terzo),
Nel nostro esempio, i versamenti risulteranno identici per i due coniugi, almeno che uno abbia scelto di versare in tre arte e l’altro in due. Va barrata la casella corrispondente all’acconto o al saldo.
- 6. E’ consentito versare l’IMU in unica soluzione?
Per quest’anno non è consentito versare l’IMU in’unica soluzione. L’acconto di giugno p.v. deve essere versato in misura pari al 50% ( oppure per un terzo per l’abitazione principale e le relative pertinenze) dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e le detrazioni previste dalla legge, anche se il Comune abbia deliberato aliquote e detrazioni differenti.
- 7. Con rate sotto i 12 euro cosa accade?
Se l’importo da versare risulta, per effetto dell’applicazione delle aliquote e delle detrazioni, inferiore a 12 euro, il contribuente non deve effettuare alcun versamento. Se l’importo da versare è superiore a 12 euro, ma le singole rate risultano inferiori, il versamento deve essere effettuato in un’unica soluzione entro il 17 dicembre p.v. L’importo di ogni rata va considerato nel suo complesso, senza dividerlo tra quota statale e comunale.
E’, tra l’altro, di imminente pubblicazione la circolare ministeriale, che scioglierà altri dubbi.
A presto.Giovanni.villani@tcc.telecomitalia.it
Procida, 17 maggio 2012 Giovanni Villani
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In data 18 maggio 2012 è stata pubblicata la Circolare numero 3 dal Ministero Economia e Finanze:
http://www.finanze.it/export/download/Fiscalita-locale/DFF_9485_-_Circolare_n_3_DF_-_IMU.pdf