Scuola: è tempo di pensioni

Di Giorgio Di Dio

Fino al 2020 il termine per la presentazione da parte del personale del comparto scuola, delle domande di pensionamento o delle istanze di permanenza in servizio ai fini del raggiungimento del minimo contributivo è stato sempre a dicembre, mentre quello per i dirigenti scolastici sempre a fine febbraio.

Dal 2021 il termine è stato anticipato al mese di ottobre

L’anticipo ha creato molti problemi agli insegnanti perché tra pre-ruolo, riscatto della laurea, periodi di supplenza a volte molto spezzettati e in giro per tutte le scuole d’Italia, è sempre difficile avere un controllo totale sulla propria situazione contributiva e avere del tempo in più è sarebbe utile e auspicabile.

C’è da dire che fino a poco tempo fa per ottenere il riconoscimento del preruolo bisognava farsi rilasciare   dal provveditorato un decreto che veniva trasmesso anche all’INPS e sulla base di quel decreto venivano riconosciuti i periodi preruolo, che insieme al riscatto della laurea consentiva all’INPS di verificare il diritto a pensione

L’Inps, alcuni anni fa, aveva introdotto una particolare procedura denominata RVPA (Richiesta di Variazione della Posizione Assicurativa) con la quale gli iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP) potevano intervenire personalmente nel processo di aggiornamento dei dati della propria posizione assicurativa.

La RVPA doveva servire a inserire periodi mancanti o a correggere lacune o inesattezze relative a periodi di servizio o a retribuzioni imponibili presenti nell’estratto contributivo e anche in tutti quei casi in cui era necessario un approfondimento istruttorio da parte dell’Istituto.

Serviva anche per la presenza di note specifiche a margine di un periodo esposto sull’Estratto conto informativo che indicavano specifiche criticità di quel periodo di servizio. Anche in questo caso l’interessato poteva confermare quel periodo chiarendo che era esatto e fornendo la relativa documentazione.

La procedura RVPA fino a poco tempo fa non ha dato risultati perché, forse per la mancanza di risorse sufficienti, l’INPS non riusciva a lavorare e inserire nell’estratti conto contributivo tutti i periodi segnalati con la procedura e l’unico modo per vedersi riconosciuti i periodi di pre-ruolo o anche periodi di ruolo non presenti nell’estratto contributivo era quello di ottenere il decreto dell’ufficio scolastico provinciale (provveditorato).

Oggi le cose sono cambiate. L’INPS ha fornito alle scuole la procedura passweb che consente alle segreterie scolastiche di lavorare la RVPA e di inserire i periodi mancanti o errati nell’estratto conto contributivo in modo che l’INPS possa agevolmente attestare il diritto a pensione.

Diventa importante, quindi, compilare l’RVPA e compilarlo bene allegando tutti i certificati di servizio e inserendo ii codici fiscali delle scuole (la procedura non chiede il codice meccanografico ma il codice fiscale): In questo modo per le segreterie sarà più agevole procedere al caricamento dei servizi.

Non sono state ancora completamente definite le competenze dell’ufficio scolastico provinciale e dell’Inps, per cui ancora oggi assistiamo al rilascio di decreti da parte dell’ex provveditorato che riconoscono sia i servizi preruolo sia il riscatto della laurea determinando anche l’importo da pagare.

Per il riscatto della  laurea, poi,  a meno che non sia stato fatto direttamente all’Inps seguendo la  procedura dell’istituto, bisogna sempre  avere il decreto del provveditorato.

Chi deve andare in pensione dal 1° settembre 2024 deve presentare la domanda di cessazione dal servizio entro il 23 ottobre 2023. Il termine per i dirigenti è,  invece, il 28 febbraio2024.

La domanda va presentata on line con la procedura telematica POLIS “istanza online”, disponibile sul sito del MUR.

A Polis si accede con SPID, CIE e CNS. Occorre essere in possesso del codice personale che è stati rilasciato all’atto dell’iscrizione a “istanze on line” In ogni caso è possibile recuperarlo se si fosse perduto.

À bene fare la domanda di cessazione specificando la volontà di permanere in servizio se non viene riconosciuto il diritto pensione. In questo modo non si rischia di restare senza pensione e senza stipendio.

Solo dopo aver fatto al cessazione sui Polis si potrà presentare la domanda di pensione all’INPS.

È consigliabile trasmettere la domanda di pensione con tutta l’eventuale documentazione anche alla scuola di appartenenza

La domanda di pensione va presentata online, accedendo all’INPS con SPID, CIE, o CNS), oppure rivolgendosi a un patronato.

Domanda di trattenimento in servizio

Le domande di trattenimento in servizio devono essere presentate all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS, sempre entro il termine del 23 ottobre 2023.

Gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio o la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

La procedura da seguire

Per le domande di cessazione dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2024, la scadenza di invio è lunedì 23 ottobre.

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine, l’Amministrazione comunica ai soggetti interessati l’eventuale rifiuto o ritardo nell’accoglimento della domanda di dimissioni nel caso in cui sia in corso un procedimento disciplinare.

La domanda di pensione si dovrà poi presentare online all’INPS, con procedura telematica e autenticazione (SPID, CIE, CNS), Contact Center (chiamando il numero 803 164) o rivolgendosi per assistenza gratuita ai Patronati.

Come funzionano le istanze POLIS

La richiesta di cessazione dal servizio essere formulata avvalendosi di diverse istanze POLIS:

la prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione ordinarie:

pensione anticipata;

dimissioni volontarie senza diritto a pensione;

pensione di vecchiaia per maturazione dei 67 anni dall’1.09.2024 al 31.12.2024;

cessazione del personale trattenuto in servizio;

trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con attribuzione del trattamento pensionistico;

pensione di vecchiaia per attività gravose.

la seconda e la terza conterranno le istanze per la flessibilità in uscita:

Quota 100, Quota 102 e Quota 103;

Opzione Donna con i precedenti requisiti maturati al 31.12.2021;

Opzione Donna con nuovi requisiti al 31.12.2022.

In presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata ordinaria che alla pensione Quota 100-102-103, queste ultime verranno considerate in subordine alla prima.

Domanda di trattenimento in servizio

Le domande di trattenimento in servizio devono essere presentate all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS, sempre entro il termine del 23 ottobre 2023.

Gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio o la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

Domanda di cessazione 2023 per la pensione di vecchiaia 2024

Nel 2023 deve presentare domanda di cessazione dal servizio coloro i quali vogliono andare in pensione il 1° settembre 2024. L’adempimento riguarda chi compie 67 anni dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre, che altrimenti sarebbero collocati a riposo d’ufficio soltanto dal 1° settembre 2025.

Senza prima dare le dimissioni nei termini indicati dal MUR, infatti, non è poi possibile presentare domanda di pensione all’INPS nei primi mesi del 2024.

Domanda di cessazione per la pensione anticipata

Chi va in pensione anticipata dal 1° settembre 2024 deve presentare domanda di cessazione dal servizio nel 2023, ad eccezione di coloro i quali al 31 agosto 2024 avranno maturato i contributi per la pensione anticipata ordinaria Fornero (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e un anno in meno per le donne) avendo già compiuto 65 anni (sono posti a riposo d’ufficio).

Chi invece sceglie la pensione 2023 con la Quota 100-102-103, la Quota 41, la pensione anticipata contributiva e a qualsiasi altra forma di pensione anticipata, deve presentare domanda di cessazione dal servizio.

Requisiti per la pensione Scuola 2024

Pensione di vecchiaia

Art. 24, commi 6 e 7 della Legge n.214/2011

Requisiti anagrafici: d’ufficio 67 anni al 31 agosto 2023; a domanda 67 anni al 31 dicembre 2024;

Requisiti contributivi: anzianità contributiva minima di 20 anni.

Art. 1, commi da 147 a 153 della legge 27 dicembre 2017, n. 205

Requisiti anagrafici: d’ufficio 66 anni e 7 mesi al 31 agosto 2024; a domanda 66 anni e 7 mesi al 31 dicembre 2024;

Requisiti contributivi: anzianità contributiva minima di 30 anni al 31 agosto 2024.

Pensione anticipata – articolo 15 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26

Requisiti donne entro il 31 dicembre 2024: anzianità contributiva minima di 41 anni e 10 mesi;

Requisiti uomini entro il 31 dicembre 2024: anzianità contributiva minima 42 anni e 10 mesi.

Pensione Opzione Donna – articolo 1, comma 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

Requisiti maturati al 31 dicembre 2022: Anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2022 e 60 anni (età ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni).

Condizioni:

  1. a) assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o un parente o un affine entro il secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti;
  2. b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%.

Pensione Quota 100-102 – articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall’articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021: anzianità contributiva minima di 38 anni e 62 anni

Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022: anzianità contributiva minima di 38 anni e 64 anni

Pensione anticipata flessibile (Quota 103) – articolo 1, commi 283 e 284, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

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