ordinanza ricerche archeologiche
ordinanza ricerche archeologiche

Procida: Ricerche archeologiche nel Golfo di Genito

Il Comandante della Capitaneria di Procida, T.V. (CP) Giuseppe Panico, con Ordinanza 26/2012, rende noto che a partire dal giorno 22.09.2012 e sino al 30.09.2012 compreso, per una durata di giorni 9 (nove), dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, nel tratto di mare indicato nell’unito stralcio planimetrico, che è parte integrante della presente, e delimitato dalle seguenti coordinate geografiche (WGS84):

Alpha:            lat. 40° 44’ 33.53’’ N – long. 013° 59’ 50.00’’ E  (punto a terra)

Bravo:            lat. 40° 44’ 33.35’’ N – long. 013° 59’ 53.21’’ E

Charlie:          lat. 40° 44’ 29.11’’ N – long. 013° 59’ 53.07’’ E

Delta:             lat. 40° 44’ 29,24’’ N – long. 013° 59’ 50.49’ ’E   (punto a terra)

verranno effettuate, dal Centro di Coordinamento delle Prospezioni Archeologiche Subacquee con sede in Roma, ricerche archeologiche subacquee, con la sperimentazione di nuove tecnologie per il disegno e la documentazione della “Scala Preistorica” individuata nel Golfo di Genito dell’isola di Vivara del Comune di Procida, le quali comprendono anche attività di tipo subacqueo a cura di operatori specializzati.

O R D I N A

Art. 1              Nel periodo sopra indicato è vietata la balneazione, la pesca, la navigazione, l’ancoraggio, nonché ad ogni altra forma di attività ed utilizzo non strettamente connessi con le operazioni in essere nel tratto di mare di cui al rende noto.

                        Non sono soggetti al suddetto divieto i mezzi ed il personale della Guardia Costiera e/o di altre Forze di Polizia in ragione del proprio ufficio.

Art. 2              Preliminarmente all’inizio delle operazioni, il Centro di Coordinamento delle Prospezioni Archeologiche Subacquee, dovrà ottemperare ai seguenti obblighi:

a)    verificare che lo specchio acqueo interessato dalle operazioni sia libero da qualsivoglia presenza non autorizzata di persone o cose;

b)    le operazioni dovranno essere svolte esclusivamente in condizioni meteomarine favorevoli;

c)    le unità impegnate nelle operazioni dovranno mostrare i segnali prescritti dalle norme per  prevenire gli abbordi in mare (Colreg. ’72) ed esercitare ascolto continuo sui canali RTF/VHF 16/11;

e)        le operazioni subacquee legate all’esecuzione delle operazioni di ricerca dovranno essere eseguite da personale qualificato avente attrezzature certificate secondo la vigente normativa e con la costante assistenza di un mezzo di appoggio, con a bordo almeno una persona pronta ad intervenire in caso di emergenza, o altro personale in assistenza con strumenti/apparecchiature di supporto idonei a fronteggiare eventuali emergenze derivanti dall’attività di immersione;

f)         qualora, durante le immersioni, il personale subacqueo dovesse localizzare masse ferrose potenzialmente riconducibili a manufatti esplosivi, o altri oggetti potenzialmente riconducibili a reperti archeologici, dovrà immediatamente interrompere le operazioni ed informare subito l’Autorità Marittima;

g)        durante le operazioni, il mezzo di appoggio ai subacquei dovrà issare la bandiera “A” (Alpha) del Codice Internazionale dei Segnali;

h)       il cennato Ente di ricerca dovrà munirsi di ogni parere, nulla osta o altro provvedimento autorizzativo previsto dalla vigente normativa, in particolare in materia ambientale ed di sicurezza sul lavoro;

il C.C.P.A.S. è, comunque ritenuto responsabile nei riguardi di terzi non autorizzati che dovessero eventualmente subire danni per conseguenza delle attività di che trattasi.

Art. 3              Tutte le unità in transito nel tratto di mare interessato, indipendentemente dalla tipologia, dovranno mantenersi ad una distanza non inferiore a 300 metri dall’area di intervento e procedere con la massima cautela. In caso di situazioni di incertezza, le stesse unità dovranno contattare via RTF/VHF le unità impegnate nelle operazioni al fine di concordare le eventuali manovre da attuare.

Art. 4              Fermo restando che l’Autorità Marittima resta manlevata da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante dallo svolgimento delle operazioni in parola, l’esecuzione delle stesse, da parte del Centro di Coordinamento delle Prospezioni Archeologiche Subacquee di Roma, è subordinato all’ottemperanza di ogni disposizione vigente in materia di polizia e sicurezza della navigazione.

Art. 5              È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza che viene pubblicizzata mediante affissione all’albo di questo Ufficio, nonché mediante inclusione alla pagina “ordinanze” del sito web www.procida.guardiacostiera.it , nonché opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione.

Art. 6              I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti, qualora il fatto non rivesta gli estremi di altro illecito amministrativo ovvero di specifico reato, e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall’illecito comportamento, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente, demanio marittimo, sicurezza della navigazione.

Potrebbe interessarti

Piazzale Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e1439273978300

Primo fine settimana di agosto: lieve flessione per gli arrivi, crollo delle partenze

PROCIDA –  Dall’analisi dei dati resi noti dall’Ufficio Circondariale Marittimo per quanto riguarda imbarchi/sbarchi dall’isola …

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *